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Venerdì 06 MARZO 2020
Coronavirus. Più di 1 miliardo per il Ssn: 20 mila operatori, acquisti dispositivi medici e prestazioni dal privato. Le misure nella Bozza del decreto ‘sanità’ per l’emergenza

In Consiglio dei Ministri il provvedimento con le misure specifiche per la sanità che rientra nel pacchetto più generale di provvedimenti annunciati il 5 marzo scorso dal premier Conte e dal ministro Gualtieri e per i quali verrà proposto al Parlamento e all’Europa un incremento del ricorso al deficit previsto dalla legge di Bilancio 2020. Le Regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti. Unità speciali per gestione domiciliare casi sospetti. Ecco tutte le misure nella bozza entrata al Cdm.

Il Governo ssarebbe pronto a mettere sul tavolo più di 1 miliardo di euro da investire in misure straordinarie sul sistema sanitario nazionale e metterlo in sicurezza per far fronte all’emergenza coronavirus.
 
Arruolamento di 20mila operatori sanitari (circa 5.000 medici, 10 mila infermieri e 5.000 operatori sanitari), programmazione dei ricoveri, acquisti di prestazioni dal privato dove necessario, ipotesi di commissariamento delle Regioni riluttanti ad adottare le misure di contenimento (misura però smentita in serata dal ministro Speranza), acquisti semplificati per i dispositivi medici (ossigeno compreso) e di protezione individuale e team dedicati per la gestione domiciliare dei pazienti.
 
Sono queste le misure all’attenzione del Consiglio dei ministri di questa sera che anticipiamo in base alla bozza del decreto con i provvedimenti specifici per la sanità che rientra nel pacchetto più generale di provvedimenti annunciati ieri dal premier Conte e dal ministro Gualtieri e per i quali verrà proposto al Parlamento e all’Europa un incremento del ricorso al deficit previsto dalla legge di Bilancio 2020.
 
Per il personale, in particolare, via libera ad incarichi di lavoro autonomo per medici, infermieri e Oss, assunzione degli specializzandi a tempo determinato e alla possibilità per i medici in formazione in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato. E ancora possibilità per i medici laureati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.
 
Aumento del monte ore per la specialistica ambulatoriale e del finanziamento per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Previsti anche l’incremento delle borse di specializzazione e nuove assunzioni per il Ministero della Salute.
 
Semaforo verde per enti previdenziali privatizzati sanitari di adottare iniziative di assistenza ai propri iscritti, Regioni e aziende sanitarie potranno acquistare prestazioni sanitarie in deroga anche ricorrendo a strutture private accreditate e non accreditate. Verranno istuitite unità speciali ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di Covid-19 che non necessitano di ricovero.
 
Stanziati 50 milioni per produzione di dispositivi medici. Le Regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Rivisti anche i tetti di spesa della farmaceutica.
 
Ecco le misure previste nella bozza del decreto

Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
Viene data la possibilità alle aziende e gli enti del Ssn, fino al perdurare dello stato di emergenza, di conferire, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, ad infermieri, operatori socio sanitari e a medici specialisti, in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d’emergenza urgenza, medicina interna, malattie dell’apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti nonché a medici specializzandi,  iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie.
 
Misure urgenti per l’accesso dei medici specialisti, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari al Servizio sanitario nazionale
Le aziende e gli enti del Ssn, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, a medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica nonché ad infermieri ed operatori socio sanitari.
 
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN
Previsto che le Regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale per il conseguente adeguamento delle piante organiche.
 
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale
Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo.
 
Inoltre, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l’erogazione della borsa di studio è sospesa.
 
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
Le Aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per gli anni 2020 e 2021 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna
 
Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN
Vengono aumentate le risorse per il Ssn al fine di incrementare per l’anno 2020 i fondi contrattuali per la retribuzione di risultato della Dirigenza dell’Area Sanità e della Dirigenza PTA, i fondi premialità e le fasce del comparto sanità del personale del SSR, nonché per incrementare del 50% il valore della remunerazione oraria delle prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno.
 
Incremento delle borse di studio degli specializzandi
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro (pari a 5.000 borse in più) per ciascuno degli anni 2020 e  2021  e  di  130  milioni  di  euro  (pari a 5.200 borse in più) per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024
 
Disposizioni urgenti in materia di volontariato
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo della durata emergenziale, non si applica il regime di incompatibilità.
 
Risorse umane del Ministero della salute
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere  40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici dislocati nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emila Romagna, mediante corrispondente aumento dei posti previsti nelle procedure concorsuali già avviate.
Inoltre, il Ministero della salute è altresì autorizzato ad assumere 30 unità di personale non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario amministrativo mediante mobilità volontaria o utilizzo di idonei in graduatorie concorsuali in vigore presso le amministrazioni pubbliche. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all’area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 4.304.000,00 per l’anno 2020 e di euro 8.608.000,00 a decorrere dall’anno 2021
 
Sorveglianza sanitaria
La quarantena non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza; i medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
 
Disposizioni in materia di assistenza per gli iscritti agli enti privatizzati gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria dell’area sanitaria
Gli enti privatizzati gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria dell’area sanitaria fino al perdurare dello stato di emergenza, potranno adottare iniziative di assistenza ai propri iscritti con riferimento al personale convenzionato con il Servizio sanitario nonché al personale sanitario non dipendente che ha rapporti di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria territorialmente competente.
 
Disposizioni in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
 
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
Le regioni e le aziende sanitarie potranno stipulare contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa nel caso in cui emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, anche ricorrendo a strutture private non accreditate, purché autorizzate.
 
Per fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture, richiesti dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
 
Disciplina delle aree sanitarie temporanee
Le regioni potranno attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell’emergenza Covid-19, sino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non verranno applicati alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
 
Unità speciali di continuità assistenziale
I pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di Covid-19 dovranno contattare telefonicamente il proprio Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta o il Medico di continuità assistenziale, ovvero la centrale operativa del 112/118, per l’attività di triage al fine di accertare l’esistenza delle patologie sopra indicate. 
 
Le Regioni dovranno istituire, entro dieci giorni dall’entra in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità speciale sarà costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L’unità speciale dovrà essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa verrà riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. 
 
I medici dell’unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività dovranno essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei DPI e seguire tutte le procedure già prescritte. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in Pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del Pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. Per tutto questo vengono stanziati 4 milioni di euro.
 
Potenziamento dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è autorizzato, per il triennio 2020-2022 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in servizio presso l’Istituto stesso con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque. 
 
Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d’intesa con la Conferenza Stato REgioni, entro il 31 luglio 2020, dovranno essere definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni o, in via sperimentale fino all’anno 2022 mediante la rete delle Farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l’ossigenoterapia. 
 
Intervento sostitutivo dello Stato (questa ipotesi è stata però smentita in serata dal ministro Speranza)
In caso di mancata attuazione da parte delle Regioni delle misure previste nel decreto - si legge nella bozza del decreto - il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, potrà diffidare la Regione a provvedere entro dieci giorni. Nel caso in cui la Regione non adempia il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, procederà alla nomina di un commissario ad acta, anche nella persona del Capo della protezione civile.
 
Incentivi per la produzione di dispositivi medici
Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e a condizioni di mercato, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza Covid-19, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia s.p.a. è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. Viene quindi autorizzata, a favore di Invitalia s.p.a. la spesa di 50 milioni di euro.
 
Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici
Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid–19, in relazione alle attuali condizioni di mercato, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.
 
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
Per la durata dello stato di emergenza, nelle regioni sottoposte a verifica il rispetto degli adempimenti per il sistema sanitario è garantito compatibilmente con le misure necessarie a far fronte all’emergenza. L’eventuale non raggiungimento degli standard previsti, qualora strettamente connesso con la situazione emergenziale, non comporterà responsabilità personali, amministrative e contabili configurandosi come causa di forza maggiore. Conseguentemente, il mancato rispetto degli adempimenti derivante dall’adozione di misure necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale non comporterà ricadute sull’assegnazione del Fondo Sanitario.
 
Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
 
Disposizioni in materia di governance della spesa farmaceutica
Per l’anno 2020, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente,il tetto della spesa farmaceutica per altri acquisti diretti è rideterminato nella misura del 7,13 per cento, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento. Per il medesimo anno 2020, il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nella misura del 7,52 per cento
 
A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, i tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e quelli per la spesa farmaceutica convenzionata sono rideterminati nel rispetto del procedimento e dei criteri indicati con decreto del Ministro della salute, adottato entro il 30 giugno 2020, su proposta dell’Aifa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni. Questo procedimento di rideterminazione, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi al settore farmaceutico, dovrà tenere in considerazione anche gli effetti conseguenti alla periodica revisione del prontuario farmaceutico.
 
Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2018, nel caso in cui, alla data del 15 aprile 2020, le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2019, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
 
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, nonché per assicurare la diagnosi, l’assistenza e la terapia sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, nonché gli uffici del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e tutti i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte possono effettuare i trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute, che risultino necessari all’espletamento delle relative funzioni nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19. 
 
Luciano Fassari
Giovanni Rodriquez

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