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Giovedì 19 APRILE 2012
Errori medici. L’accordo con i sindacati non servirà a nulla contro la medicina difensiva



Gentile direttore,
non riesco a comprendere in quale modo l'accordo Sindacati/Governo sulla responsabilità professionale possa essere in grado di evitare il ricorso alla medicina difensiva. La prevenzione del problema non è nella ricerca della rata assicurativa più vantaggiosa anche se, ovviamente, auspicabile  e nemmeno nell’attivare e promuovere soluzioni extragiudiziarie dei contenziosi.  Si tratta di aspetti che possono interessare il medico  soprattutto nella fase in cui è già stato chiamato in causa.

Il miglioramento delle già esistenti  strutture di risk management è auspicabile ma non può rispondere alle pratiche frivole assai numerose ed in cui, secondo il  dott. Carlo Nordio, Procuratore della Repubblica di Venezia “la salute non c’entra nulla, si tratta di tentativi di arricchimento”.
Dov’è l’innovazione nel promuovere l’ ”Istituzione di collegi peritali composti da professionisti delle varie discipline coordinate da un medico legale. Istituzione di albi specifici di consulenti tecnici”  quando leggiamo nell’art. 62 CDM: “…L’accettazione di un incarico  deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del CDM e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale”?  Non sarebbe sufficiente far rispettare questo art. 62 magari facendo presente anche la sua ultima frase: “L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale” ovvero che, se disatteso, si può essere esposti a sanzione ordinistica? “Introdurre una norma in ambito civilistico, che ristabilisca il principio di necessità dell’esistenza del rapporto cause ed effetto nella responsabilità professionale sanitaria, compresi i casi di omessa informazione” è ottimo, ma nulla si propone nei riguardi   dell’errore del perito medico-legale  soprattutto su base deontologica (in particolare, art. 62 ed art. 58 del Codice di Deontologia medica CDM).
 
Nell’accordo non si parla di mediazione o di interposizione tra medico e perito medico-legale firmatario della relazione avversa (CTP) per problemi di ordine deontologico e di competenza che invece potrebbero spiegare il motivo per cui la maggior parte delle cause sono vinte dal medico. La maggior parte! A differenza dell'accordo Sindacati/Governo, il legislatore, con il D.Lgs.C.P.S.13.09.1946 n.233 art.3, lett.g.,  riteneva che nel controllo deontologico del comportamento dei sanitari  vi fossero  le giuste modalità per far emergere leggerezze colpevoli  di eccessi di procedimenti risarcitori ed aveva imposto all’Ordine professionale anche il ruolo di mediatore tra medico chiamato in causa e perito medico-legale.
In questi mesi, in cui con la mia associazione “virtuale” abbiamo iniziato a divulgare questo decreto, già utilizzato sei anni fa dal sottoscritto,  abbiamo documentato due richieste di  tipo deontologico di interposizione  all’Ordine professionale riguardanti due relazioni medico-legali rispettivamente del 2010 e addirittura del 2005.  Si tratta di richieste di medici che hanno preso coscienza del fatto che ogni atto del perito deve essere sottoposto ad un’attenta visione del codice deontologico e possono riguardare anche pratiche di vecchia data. Nell’immediato futuro ci sarà una sorta di coalizione involontaria tra medici richiedenti dapprima istanze di tipo deontologico, poi il loro utilizzo come grimaldello nella mediazione civile, quindi, base per richiesta di risarcimenti nei confronti degli stessi periti medico-legali.

In altre parole, questi medici vogliono essere ascoltati nel loro Ordine e far valere, in breve tempo, le loro ragioni fissate dal Codice Deontologico rafforzando l’idea di una possibile istanza nei confronti del responsabile di una perizia medico-legale deontologicamente disdicevole così come per tutte le azioni disdicevoli nei confronti del corretto esercizio professionale.
La contenziosità in medicina si ridurrà inevitabilmente per fuga del perito medico-legale dalle pratiche frivole in conseguenza delle nuove esposizioni (deontologiche e finanziarie) che il decreto del 1946 può esprimere. Ci sarà  un miglioramento dei sintomi della medicina difensiva… più incisivo degli ultimi accordi Sindacati/Governo.
Le cause con perizie ben stilate e deontologicamente corrette sono ovviamente protette dallo stesso decreto.
La contenziosità in medicina rientrerà nella fisiologicità soltanto se si annulleranno le perizie senza sicure e forti basi scientifiche (deontologicamente opinabili) ed in particolare le pratiche senza il grado di competenza richiesto dall’art. 62 del CDM e se si annulleranno le pratiche frivole.
 
Arnaldo Capozzi 
capozzi@ecografie3d.com
 

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