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Mercoledì 13 MAGGIO 2020
Molto rischioso reintrodurre blocco pignoramenti Asl per mancati pagamenti fornitori 



Gentile Direttore,
le scrivo per segnalarle quanto sta accadendo al CDM in queste ore, nell’ambito del DL Rilancio Italia, ove nelle bozze divulgate all’art. 126, comma 4 per far fronte all’emergenza Covid, si prevede la reintroduzione, dopo quella del 2010 durata ben tre anni fino all’intervento della Consulta, del blocco fino al 31 dicembre 2020, di ogni attività esecutiva, anche di quelle già in corso, contro le Asl, dando la possibilità alle loro tesorerie di rimuovere il vincolo per sequestro o pignoramento già apposto sui conti delle Asl per effetto di un ordine dell’AG.

Ebbene, riteniamo che siffatta disposizione avrebbe un effetto di grande impatto negativo proprio sul Sistema sanitario pubblico - che pure la norma vorrebbe, invece, andare a tutelare - ed è evidente che il MEF, che sta predisponendo il documento, non sembra avere una visione d’assieme sulle conseguenze che questa norma potrebbe avere sull’Economia Italiana, ma più specificamente proprio sul settore più esposto in questo momento, cioè la Sanità pubblica.

Il primo aspetto da porre in rilievo è che verrebbe meno la certezza del diritto di credito per coloro i quali normalmente riforniscono le aziende pubbliche di beni - come gli apparecchi elettromedicali, i gas, i DPI, etc. -, che certamente saranno molto titubanti (a voler essere ottimisti) nel continuare a rifornire le ASL in queste condizioni di incertezza di incasso delle fatture. Molti di loro, infatti, stanno ancora ammortizzando le perdite conseguite all’altro provvedimento, anch’esso inizialmente a tempo determinato per 1 solo anno, di cui all’art. 51 della legge 220/2010 del Governo Berlusconi, prima, e di quello Monti, poi, che la modificò prorogandola sine die, finchè nel luglio 2013 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186, lo dichiarò incostituzionale, riaprendo ai creditori la porta della legittima soddisfazione dei propri diritti.

Bloccandosi le forniture, i primi ad esserne penalizzati sarebbero i Medici che si troverebbero a svolgere il loro lavoro senza avere a disposizione tutto ciò di cui hanno necessità per operare in sicurezza e salvaguardare la propria salute e quella dei loro pazienti. Il blocco delle forniture, conseguentemente, priverebbe i Cittadini della sicurezza delle cure, diritto/obbligo garantito dalla Costituzione e dalla legge 24/2017, anche privati di tutto quanto necessario per garantire la cura della loro salute a prescindere dal contagio da Covid-19. Perché le prestazioni sanitarie di cui quotidianamente le persone hanno bisogno non sono soltanto quelle legate al Covid-19, ma sono molteplici e abbisognano di forniture costanti e di qualità.

I Medici potrebbero essere poi, ulteriormente penalizzati, perché è chiaro che le parti lese della Malasanità, private della possibilità di avere una controparte solida da esecutare dopo la sentenza e col timore, quindi, di non vedere soddisfatte sul piano pratico le proprie pretese, tornerebbero a coinvolgere anche i Medici nelle azioni di risarcimento danni per ampliare le possibilità di soddisfare il proprio credito, vanificando così gli effetti positivi della legge 24/2017 rispetto alla Medicina Difensiva. Infatti, con un simile provvedimento, il Governo dimostra di ignorare che l’articolo 10 consente alle Aziende Sanitarie, accanto all’obbligo di assicurarsi, anche di optare per un sistema di autogestione, la cd Autoassicurazione, prassi ormai diffusissima nella Sanità per il caro-polizze.

Né va dimenticato che, quand’anche l’Azienda Sanitaria abbia in essere contratti di garanzia con Imprese di Assicurazione per la RC professionale, comunque i Magistrati, ex art. 1917 2° comma c.c., non possono condannare le medesime Assicurazioni a risarcire direttamente le parti lese ma possono solo ordinare loro di manlevare/rivalere/rimborsare il proprio assicurato, cioè l’Azienda Sanitaria, da ogni condanna che dovesse subire. E ciò vale sia per i giudizi ante-riforma, sia per quelli successivi per la mancanza del decreto attuativo, che rende inattuabile la pur prevista azione diretta del danneggiato verso l’Assicurazione dell’Azienda Sanitaria.

Peraltro, anche in tal caso, a rendere ancor più paradossale la situazione, i danneggiati che abbiano ottenuto una sentenza favorevole, dovrebbero appellarsi all’etica dell’Impresa di Assicurazione ad adempiere spontaneamente, atteso che l’obbligo di manleva/rimborso decorre dal momento in cui l’Azienda Sanitaria ha materialmente effettuato l’esborso che, essendo impedita l’esecuzione coatta nell’eventualità che l’art. 126 comma 4 venisse adottato, avverrà molto raramente. L’emananda disposizione di legge aggraverebbe, ancor di più, tale problema, che, in realtà, già esiste come gli addetti ai lavori ben sanno.

Ed infine, questo provvedimento avrebbe anche un grosso effetto deterrente verso tutti gli esercenti la professione sanitaria in regime di convenzione (Cliniche, Laboratori di analisi, Centri diagnostici, etc.) privati della certezza, almeno sul profilo temporale, della tutela del diritto di credito, con enorme danno anche per i Pazienti.
Davvero sfugge la ratio di come si possa voler rilanciare l’economia mettendo in fuga l’Imprenditoria Italiana e minando le sicurezze di protezione per Medici e Cittadini, bloccando i pagamenti e soprattutto togliendo certezze alla tutela del diritto di credito che ne è alla base.
 
Giuseppe Mazzucchiello
Avvocato del Foro di Napoli
Presidente dell’Associazione Valore Uomo

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