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Giovedì 14 MAGGIO 2020
Sicurezza sul lavoro e Covid. Per la Procura di Bergamo va comunque applicato il Testo Unico del 2008

Lo ha stabilito la Procura bergamasca inviando una nota al Prefetto, alle Forze di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione ASL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Comando Carabinieri Tutela Salute sul Lavoro, ai Vigili del Fuoco, dove ribadisce che, al di là dei protocolli di intesa Covid, tutte le violazioni principali sono riconducibili a quelle del D.Lgs.81/2008, in quanto è tuttora in vigore, anche durante l’emergenza pandemica da coronavirus

Di fronte ad incertezze e perplessità venute fuori da più parti (Istituzioni e parti sociali) su quale sia la condotta da osservare per la corretta applicazione dei cosiddetti “protocolli condivisi” per il contenimento del contagio da nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro, sottoscritti dalle parti sociali nei settori pubblici e privati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, per prima nel nostro Paese, attraverso delle “indicazioni operative” inviate al Prefetto, alle Forze di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione ASL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Comando Carabinieri Tutela Salute sul Lavoro, ai Vigili del Fuoco, ha preso una posizione in modo netto: tutte le violazioni principali sono riconducibili a quelle del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008), in quanto è tuttora in vigore, anche durante l’emergenza pandemica da coronavirus.
 
In considerazione, però, del sistema sanzionatorio, indicato dal recente DPCM che ha riconosciuto, invece, le misure anticontagio da COVID 19 come sanzioni amministrative comminate dal Prefetto ai sensi della L. 689/81 e/o interdittive (sospensione attività'), ed in attesa di una eventuale presa d’atto di quanto indicato dalla Direttiva europea sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 89/391/CEE, emanata dal Consiglio il 19 giugno 1989, sulla base della quale è stato emanato il D.lgs 81 del 2008, dove, al paragrafo 4 dell’articolo 5, non si esclude “la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata”, (vedi la pandemia da nuovo Coronavirus), con un auspicato chiarimento a livello centrale, mettendo fine a diverse e giuste interpretazioni per pervenire a comportamenti omogenei, abbiamo tentato di chiarire, sinteticamente, per i non addetti ai lavori, il discorso sui provvedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiamati nelle indicazioni operative della Procura di Bergamo.
 
La legge in materia di sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. oltre ad indicare una serie di doveri per il datore di lavoro e per i soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi in cui operano i lavoratori, stabilisce, infatti, una serie di sanzioni di natura penale nei casi in cui questi obblighi non sono rispettati.
 
Le sanzioni sono numerose e non essendo possibile riassumerle tutte, occorre se non altro ricordare le più importanti.
 
In primo luogo il datore di lavoro viene punito con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con una ammenda che va da 2.500 Euro a 6.400 Euro quando:
• non adotta il documento di valutazione dei rischi
• non nomina un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• non segue la formazione prevista dalla legge nel caso in cui decida di curare personalmente la sicurezza sul lavoro senza delegare questi compiti ad altri (vedi la scheda sulla prevenzione dei rischi).
 
La legge, poi, stabilisce che nella redazione del documento generale sui rischi devono essere seguite delle procedure particolari e soprattutto devono essere acquisiti (e valutati) una serie di elementi necessari per identificare i rischi per la salute dei lavoratori. Se queste modalità non vengono osservate allora il datore di lavoro va incontro ad una sanzione penale, una ammenda da 1.000 Euro a 2.000 Euro.
 
Inoltre l’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una lunga serie di sanzioni penali per le inosservanze degli obblighi di sicurezza che lo stesso decreto stabilisce per il datore di lavoro nei singoli ambiti operativi.
 
Per rendere più efficace il sistema e quindi per invogliare maggiormente le imprese ad adottare ogni migliore protezione per i propri dipendenti ed evitare che venga considerato “conveniente” non adeguarsi agli standard di sicurezza imposti dalla legge, il D.Lgs. 81/2008 accompagna le sanzioni penali con pesanti sanzioni amministrative.
 
Tra queste si può ricordare in particolare l’ordine di sospensione dell’attività di impresa (previsto dall’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008) che può essere emanato in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di prevenzione degli infortuni. Questo provvedimento però ha natura discrezionale. Ciò significa che l’Autorità Amministrativa non è obbligata ad emetterlo.
 
Anche se spesso le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008 hanno carattere pecuniario (consistono cioè nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di multa o di ammenda) la differenza con le sanzioni amministrative pecuniarie è profonda.
Infatti la sanzione penale viene applicata all’interno di un procedimento di tipo penale e quindi al termine di un vero e proprio processo che si conclude con una sentenza di condanna.
 
Infine nelle ipotesi in cui si verificano degli infortuni molto gravi per colpa del datore di lavoro ed in particolare in caso di incidente mortale, sono previste sanzioni amministrative molto pesanti che prevedono il pagamento di multe dall’importo elevatissimo e alle quali può fare seguito anche un divieto di collaborare con la Pubblica Amministrazione.
 
Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce una lunga serie di obblighi che sono finalizzati a rimuovere i pericoli per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori nel momento in cui svolgono la loro attività alle dipendenze del datore di lavoro. Le sanzioni che abbiamo citato riguardano esclusivamente la violazione di questi obblighi che potrebbero essere definiti obblighi precauzionali.
 
Quando invece si verifica un infortunio sul lavoro oppure un lavoratore contrae una malattia professionale e contemporaneamente risulta che il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e che la malattia o l’infortunio si sono verificati proprio a causa dell’inosservanza di questi obblighi, il datore di lavoro (insieme agli altri soggetti che ha eventualmente delegato a seguire la sicurezza) può andare incontro alle sanzioni previste dalla legge penale per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose.
 
Questi reati, peraltro, prevedono delle aggravanti (cioè degli aumenti della pena che viene poi stabilita dal Giudice) quanto appunto il fatto si è verificato in seguito alla violazione delle regole in materia di prevenzione degli infortuni.
La mancata cura da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza può essere rilevante anche sotto l’aspetto del diritto al risarcimento in favore del lavoratore.
 
In particolare si deve considerare che l’art. 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare (nell’esercizio della propria attività di impresa) tutte le misure che – considerate le specifiche caratteristiche dell’attività lavorativa – sono (secondo l’esperienza e la tecnica) necessarie per evitare danni all’integrità fisica e psicologica del lavoratore.
 
In caso di malattia professionale o infortunio, quindi, al lavoratore spetterà una somma a titolo di risarcimento del danno che comprenderà:
• il c.d. danno patrimoniale: ovverosia tutti i danni che consistono in una perdita economica (come le spese sostenute per le cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni ecc.)
• il c.d. danno non patrimoniale: ovverosia, in primo luogo, il danno alla salute (fisica e psicologica).
L’art. 2087 del codice civile è ormai una disposizione che viene ormai interpretata dai Giudici come una norma che impone al datore di lavoro degli obblighi c.d. contrattuali, degli obblighi cioè che pur essendo previsti dalla legge, sono operativi come se fossero contenuti all’interno di un contratto stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro.
 
Ciò comporta che il lavoratore per poter ottenere il risarcimento non è obbligato a dimostrare che il datore di lavoro non si è attenuto alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. Il danneggiato, infatti, in questo caso potrà limitarsi ad affermare che l’imprenditore non ha rispettato le regole, mentre starà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutti gli strumenti utili per evitare il verificarsi del danno. Ovviamente il lavoratore dovrà dimostrare che la propria malattia o l’infortunio sono dovuti all’inosservanza delle regole che lui dichiara essere state violate dal datore di lavoro (è la c.d. prova del nesso causale).
 
Per effetto della copertura INAIL, tuttavia, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità per i danni ed al risarcimento provvederà appunto l’INAIL, salvo il caso in cui l’infortunio si sia verificato in occasione di un fatto che la legge prevede come reato (come ad esempio le lesioni colpose o l’omicidio colposo). In questo caso, infatti, il lavoratore potrà rivolgere la richiesta di risarcimento del danno direttamente al datore di lavoro.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università di Salerno

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