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Martedì 13 OTTOBRE 2020
Se anche i dirigenti sono precari



Gentile Direttore,
viene a presentarsi quale caso unico più che raro, nel tema dei concorsi per la dirigenza delle professioni sanitarie, un avviso di una nota Fondazione IRCCS della Lombardia, corrente e valido fino al 02/11/2020, per la «stabilizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale, come modificato dal d.l. 30/12/2019, n. 162 convertito dalla l. n.8 del 28/02/2020», ove tra gli 8 posti a concorso ne risulta anche uno proprio di dirigente delle professioni sanitarie.
 
In generale, una prima perplessità è che se può, ormai, ritenersi una caratteristica strutturata nelle amministrazioni pubbliche, quella dell'utilizzo di personale precario, è certamente emblematico che risultino, tra detti “precari”, addirittura dei dirigenti; perché a rigor di stretta logica la responsabilità dirigenziale – per propria natura – non dovrebbe mai essere “precarizzata”, ovvero la formula “dirigente precario” rappresenterebbe un ossimoro.
 
Una seconda è costituita dal fatto che non dovrebbe accadere (come invece sentenzia la Corte Costituzionale nel 2010, sentenza n.150) che le peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, cioè sempre quelle dirigenziali, siano ritenute «non acquisibili all'esterno», cioè costituire ulteriore elemento determinante ad attivare la deroga al principio del concorso pubblico.
 
Una terza è relativa al «consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione» quale principio di pretestata insostituibilità che (chiedo venia) – machiavellicamente – più che a reali “esclusive” funzioni (?) potrebbe risultare addirittura controverso relativamente alla centralità strategica del ruolo del dirigente che, sia dal punto di vista comportamentale, nonché con un atteggiamento trasparente ed imparziale nei confronti di tutti, debba agire in ordine alla costruzione di un ambiente di lavoro positivo, che costituisca la più efficace forma di prevenzione in ordine a fenomeni corruttivi o illegali, così come previsto dalla legge n. 190/2012.
 
Tornando al bando de quo, il (singolo) citato articolo di legge, vero capolavoro di groviglio legislativo di oltre 6000 parole che scoraggerebbe anche un giurista esperto intenzionato a consultarlo, è indirizzato a stabilizzare, appunto, personale c.d. “precario” della P.A. mediante concorso ad essi riservato e non aperto a candidati esterni, in nome – giustappunto – della attuazione del fondamentale principio Costituzionale (a questo punto, verosimile o inverosimile che divenga) del buon andamento della P.A. stessa ed a condizione che «la scelta sia ragionevole e logica, nonché adeguatamente e congruamente motivata e purché sussistano peculiari e straordinarie esigenze d'interesse pubblico idonee a giustificarla»… e qui le perplessità si moltiplicano esponenzialmente.
 
A quanto pare, quindi, oltre ad assai stringenti, ma necessari, requisiti per “accendere” la procedura, ancor più difficoltosa ed ardua risulterebbe l’impresa, per gli eventuali (ma virtualmente numerosi) altri concorrenti interessati, di tentare di ricorrere contro la medesima, visto che l’ultima parola in merito sarebbe addirittura quella del Consiglio di Stato che, giusto caso, già chiamato in causa (sentenza n. 7070/2019), ha sentenziato negativamente, monotònicamente invocando il «favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato».
 
La cosa più curiosa nel caso particolare, ossia per la classe dei dirigenti delle professioni sanitarie è che già le normali ed alquanto infrequenti procedure concorsuali – al netto di già note arbitrarie prassi indirizzate a favorire i candidati già impiegati nella stessa azienda, e magari in altro ruolo – viaggino su cabotaggi di posti disponibili che difficilmente raggiungono le due cifre, quindi più che di una valorizzazione della professionalità si dovrebbe parlare – e tale stabilizzazione altro non sarebbe che l’accezione che confermi la regola – di una mera emarginazione della professionalità.
Ritenendo quindi giuste per tutti gli aspiranti le considerazioni qui sostenute, peraltro non di attualità, la soluzione a questa questione sarebbe univoca ed in vero già altrove postulata: un consistente ampiamento dei posti disponibili.
Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Abilitato alle Funzioni Direttive
Abilitato Direzione e Management AA SS
Specialista TSRM in Neuroradiologia
   

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