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Venerdì 06 NOVEMBRE 2020
Covid. Caos scuole in Puglia. Il Tar di Bari sospende ordinanza chiusura scuole, ma quello di Lecce la conferma

I Tar della Puglia si dividono sulla decisione delle Regione di proseguire con la chiusura delle scuole. A Bari i giudici accolgono la richiesta di sospensione dell'ordinanza in quanto non è coerente con il nuovo Dpcm che prevede la didattica in presenza alle elementari persino nelle aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”, la Puglia è “arancione”). Ma da Lecce arriva il parere opposto: l'ordinanza può restare valida perché “nella attuale situazione epidemiologica” il diritto alla Salute “prevale” sul diritto all’Istruzione, “comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza”. IL DECRETO DEL TAR DI BARI e IL DECRETO DEL TAR DI LECCE

I Tar della Puglia si dividono sulla decisione delle Regione di proseguire con la chiusura delle scuole. Chiamati a pronunciarsi contro l'ordinanza del presidente della Regionale n. 407, che da fine ottobre e fino al 24 novembre ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado ad esclusione di quelle dell’infanzia, il Tar di Bari si è infatti pronunciato a favore della sospensione per adeguare le disposizioni regionali al nuovo Dpcm, mentre il Tar di Lecce ha respinto l'istanza ritenendo che, nell'attuale situazione epidemiologica, il diritto alla salute conti di più di quello all'istruzione, comunque garantito attraverso la didattica a distanza.
 
Nel dettaglio, per il giudici di Bari, che hanno fissato la camera di consiglio per il 3 dicembre, “l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari”.

Inoltre, si legge nel decreto di sospensione, “dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione”.

Infine, osservano i giudici di Bar, “come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”.
 
Per il Tar di Lecce, invece, osserva come “il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus”.
I giudici leccesi evidenziano inoltre come il provvedimento impugnato "ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica”.
E comunque “ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte”, ha deciso di respingere l’istanza di misure cautelari provvisorie fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 novembre 2020.

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