quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Martedì 05 GENNAIO 2021
Covid. Italia in arancione il 9 e 10 gennaio. Scuole secondarie in presenza al 50% dall’11 gennaio. Criteri più strigenti per attribuzione zone arancione e rossa alle Regioni. Il decreto legge

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri notte il nuovo decreto legge che proroga al 15 gennaio parte delle misure del decreto di Natale. Resta in vigore il limite di due persone per le visite a parenti e amici. Bar e ristoranti riaprono ma non nel weekend. Stop a spostamenti tra Regioni. Nel decreto anche nuovi criteri per l'individuazione degli scenari di rischio nelle Regioni e misure ad hoc per il consenso alla vaccinazione Covid da parte dei pazienti delle Rsa non coscienti. IL TESTO.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato ieri notte un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
La decisione maturata da giorni arriva dopo la conferma dei dati negativi sull'andamento dei contagi che presentano valori di crescita ancora troppo elevati e un carico di assistenza ospedaliera tuttora prossimo ai livelli di rischio.
 
Il testo prevede:
- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
 
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 
Il decreto conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
 
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
 
Nuovi criteri per determinazione zone rosse e arancioni. Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”. 
Si prevede, in aggiunta ai criteri già previsti, che nelle Regioni con un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, con ordinanza del Ministro della salute si potranno applicare le misure previste per l'area arancione se lo scenario è “di tipo 2” (ovvero con Rt compreso tra 1 e 1,25) e con livello di rischio almeno “moderato”, oppure le misure previste per l'area rossa se lo scenario è “di tipo 3” (ovvero con Rt superiore a 1,25) e con livello di rischio almeno “moderato”.
 
Scuole secondarie in presenza al 50% dall'11 gennaio. Il decreto interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
 
Consenso a vaccino Covid per ricoverati nelle Rsa non in grado di esprimerlo. Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano  in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA