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Giovedì 04 MARZO 2021
Tutti i dubbi sul passaporto vaccinale



Gentile Direttore,
la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha rilanciato il 1° marzo sul proprio profilo Twitter la proposta di un passaporto vaccinale (“digital green pass”) che, da quanto si può intuire al momento, comporterà diverse restrizioni per le persone che non si sottopongono al vaccino contro il covid-19, ivi comprese restrizioni alla libertà di circolazione nell’Unione europea.
 
Il passaporto vaccinale sarebbe tale da rendere obbligatorio il vaccino contro il covid-19: si deve infatti ricordare come un trattamento sanitario possa essere reso “obbligatorio” non solo attraverso il ricorso all’uso della forza o mediante sanzioni dirette (come può essere una sanzione pecuniaria), ma anche attraverso il ricorso a sanzioni indirette che impediscano, a chi non si sottopone al trattamento sanitario, l’esercizio di determinati diritti e facoltà (come per esempio l’affiliarsi ad alcune associazioni sportive, ed è il caso della vaccinazione antitetanica, o il frequentare l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, ed è il caso delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica).
 
La proposta della presidente della Commissione europea, oltre a non tenere in considerazione l’importante risoluzione con cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha motivatamente chiesto agli Stati membri e all’Unione europea di non utilizzare i certificati vaccinali come “passaporto” alle frontiere, nei trasporti aerei o per l’accesso ai servizi (Risoluzione 2361, 27 gennaio 2021), appare essere in contrasto con la Costituzione italiana.
 
A quest’ultimo riguardo occorre ricordare come la materia dei trattamenti sanitari obbligatori sia coperta, per espressa previsione del secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, da una “riserva di legge” che affida solo al legislatore (nel rispetto di alcune condizioni di legittimità costituzionale) il potere di imporre determinati trattamenti sanitari obbligatori: la Commissione europea non ha il potere di imporre l’obbligatorietà di un trattamento sanitario ai cittadini italiani, mentre con tutta evidenza la previsione di un passaporto vaccinale che garantirebbe l’accesso riservato o privilegiato a determinati luoghi e servizi (aeroporti, hotel, teatri, ecc.) e/o addirittura la possibilità stessa di varcare le frontiere dello Stato, implicando un trattamento sanzionatorio e discriminatorio nei confronti di chi non fosse in possesso di tale passaporto vaccinale, renderebbe a tutti gli effetti il vaccino contro il covid-19 un trattamento sanitario obbligatorio, con peraltro sanzioni indirette incidenti su diritti di libertà costituzionalmente garantiti(cosa peraltro rilevata anche dalla vice presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Cerrina Feroni, in un intervento del 1° marzo sul quotidiano Il Messaggero).
 
Deve anche essere precisato come i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili da esso riconosciuti e garantiti costituiscano un limite invalicabile alle norme internazionali e alle norme del diritto comunitario; in relazione alle norme del diritto comunitario giova ricordare come, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le limitazioni di sovranità ex articolo 11 della Costituzione che stanno a fondamento dell’adesione alla CEE non attribuiscano agli organi comunitari «un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana» (Corte cost., sentenza n. 183/1973).
 
Nel caso della passaporto vaccinale, in quanto strumento impositivo di un trattamento sanitario obbligatorio, non sfuggirà come in gioco vi siano il diritto al consenso informato fondato sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, diversi diritti di libertà costituzionalmente garantiti, come per esempio la libertà di circolazione di cui all’articolo 16 della Costituzione, e non ultimo quella “riserva di legge”, fondamentale istituto di garanzia e peraltro nel nostro caso “rafforzata” dal limite del rispetto della persona umana, prevista dall’articolo 32 della Costituzione.
 
Per tutto quanto precede, appare importante che il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi avvisi formalmente la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che la Costituzione della Repubblica Italiana impedisce la realizzazione del progetto di passaporto vaccinale, stante che solo il Parlamento italiano ha il potere di rendere eventualmente obbligatorio un trattamento sanitario per i cittadini italiani, ovviamente al ricorrere delle condizioni che nel nostro ordinamento costituzionale rendono legittimo l’esercizio di tale potere.
 
Alessandro A. Negroni
Ricercatore in Filosofia del diritto
Università di Genova

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