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Giovedì 15 LUGLIO 2021
Specializzandi. Lo schema di decreto sulla loro formazione è all’attenzione del Mur

La legge 8/2020 affidava ad un decreto del Mur le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Lo schema di decreto "sarà oggetto di valutazione da parte dell’Osservatorio delle specializzazioni mediche, per la formulazione delle osservazioni di competenza". Così il sottosegretario Costa rispondendo all'interrogazione di Carnevali (Pd).
 


La legge n. 8/2020 prevedeva specifici accordi tra le Regioni e le università per definire sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato Regioni le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
 
"Il Mur, nella giornata di ieri, ha precisato che: 'lo schema di decreto sull’accordo quadro sulla formazione degli specializzandi in oggetto, di cui si conferma l’opportunità di adozione, sarà oggetto di valutazione da parte dell’Osservatorio delle specializzazioni mediche, per la formulazione delle osservazioni di competenza'. Per completezza, segnalo che alcune Regioni hanno già provveduto a stipulare specifici accordi con le università di riferimento, sulla base del Documento adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 20 febbraio 2020, citato nell’interrogazione, senza alcun coinvolgimento di questo Ministero, provvedendo a conferire contratti a tempo determinato, ai sensi del citato comma 548 bis, agli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali".
 
Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha risposto in Commissione Affari Sociali all'interrogazione sul tema presentata da Elena Carnevali (Pd).
 
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Costa.
 
"In merito all’interrogazione parlamentare in esame, ricordo che, per immettere il prima possibile i giovani professionisti nel SSN, evitando che i tempi tecnici intercorrenti tra il conseguimento del diploma di specializzazione e la pubblicazione dei bandi di concorso, possano anche determinare una “dispersione” degli specialisti stessi, attratti verso esperienze all’estero, l’articolo 1, commi 547 e 548, della legge n. 145 del 2018, ha previsto la possibilità per i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, regolarmente iscritti, di essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, e quindi collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata, per essere assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento della specializzazione.

In sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, come noto, è stato introdotto il comma 548-bis alla legge n. 145/2018, che ha consentito agli Enti del SSN di procedere, fino al 31 dicembre 2022, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, di coloro i quali si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al citato comma 547. 

Il comma 548 bis, è stato poi modificato dal DL 162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed è stato previsto che: “Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.”

Ciò premesso, nel merito del quesito posto riferito al predetto accordo quadro, il MUR, nella giornata di ieri, ha precisato che: “lo schema di decreto sull’accordo quadro sulla formazione degli specializzandi in oggetto, di cui si conferma l’opportunità di adozione, sarà oggetto di valutazione da parte dell’Osservatorio delle specializzazioni mediche, per la formulazione delle osservazioni di competenza.”

Per completezza, segnalo che alcune Regioni hanno già provveduto a stipulare specifici accordi con le università di riferimento, sulla base del Documento adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 20 febbraio 2020, citato nell’interrogazione, senza alcun coinvolgimento di questo Ministero, provvedendo a conferire contratti a tempo determinato, ai sensi del citato comma 548 bis, agli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali.

Ribadisco che il Ministero della salute continuerà a fornire al MUR tutto il supporto necessario affinchè si possa pervenire in tempi rapidi alla stipula dell’accordo quadro". 

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