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Mercoledì 21 LUGLIO 2021
La “schiavizzazione” del Tsrm



Gentile Direttore,
prendendo atto del documento congiunto SIRM – AIFM sulla radiologia domiciliare e pur ammirando lo sforzo operato, al netto di forse troppo ottimistiche presentazioni, non si può non notare che, alla fine dei giochi, nelle equipe di radiologia domiciliare – «complementare» o meno che sia, non sia prevista la figura del medico radiologo durante l’espletamento delle prestazioni al domicilio, ma solo in modalità di “teleradiologia”.
 
Nel merito, come già ricordato in un precedente contributo, vale la pena ribadire che nella edizione del 2015 delle pur impropriamente definite “linee guida” collegate al d. lgs. 187/2000, è previsto per le pratiche radiologiche in regime ambulatoriale presso strutture territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non – cui gli esami di radiologia domiciliare corrispondono per definizione – che «In tutte le strutture territoriali, della ASL, della ASO, dei privati accreditati e non, dove si svolgono attività di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale, deve essere prevista in organico, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di almeno un Medico radiologo e di TSRM in numero proporzionale agli accessi e alla tipologia dell’attività svolta.».
 
Piace anche ricordare le posizioni dottrinarie della stessa SIRM:
«Per quanto riguarda la Teleradiologia è insistente una lacuna normativa in Italia, cui sin’ora ha sopperito diversa produzione di letteratura specialistica. Il Comitato Nazionale di Bioetica SIRM, nella seduta plenaria del 21 aprile 2006 ha espressamente stabilito che: “la diagnosi deve essere sempre fatta dal medico che visita materialmente il paziente (atto medico radiologico) e che la telemedicina comporta esclusivamente attività di consulto tra operatori qualificati, resosi necessario per la specifica particolarità del caso (ovvero avere maggiori e qualificate informazioni di supporto decisionale). Inoltre, la trasmissione telematica delle immagini (a prescindere dal mezzo utilizzato) non è esente da errori o disfunzioni e, dunque, la telemedicina (non il consulto integrativo e sussidiario) non è conforme ai principi generali di corretta pratica medica con conseguente responsabilità aggravata del medico che ha adottato tale pratica e di entrambi gli enti che la utilizzano. Conseguentemente, in caso di errore medico, sorgono problemi in ordine alla responsabilità anche dell’ente che presta concretamente il servizio di refertazione aumentando peraltro il cosiddetto risk-management dello stesso”; L’Istituto superiore di Sanità in “Linee guida per l’assicurazione di qualità in tele radiologia”, oltre a fornire i “Requisiti tecnologici per la tele-gestione e tele-consulto” così si esprime: La teleradiologia non deve in alcun caso giustificare l’omissione o la degradazione qualitativa dell’atto medico. L’atto clinico radiologico consta di una serie di momenti strettamente interdipendenti, che vanno garantiti anche in teleradiologia, identificando nel medico radiologo il coordinatore di tutto il processo. Nel teleconsulto l’atto medico radiologico è garantito dal medico radiologo presente all’esecuzione dell’esame …”».
 
Posto pertanto che detto nuovo documento è palesemente dimentico almeno solo di quanto sopra, e completando con il contenuto del c.3 dell’art.1 del pure invocato d. lgs. 101/2020: «Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi», ebbene, si continua a riscontrare un atteggiamento ambiguo dei medici radiologi, che, forse troppo attaccati alla loro adorata attività di «lettura delle figurine», insistono nel trattamento dei processi di giustificazione e di ottimizzazione alla stregua di atti amministrativi e non attività direttamente connesse alla diagnosi e pertanto non delegabili all’infinito.
 
Sarà per questo che, malgrado si sbandieri «eguali livelli di accuratezza diagnostica e sicurezza», non si cerca nemmeno di dare una più compiuta definizione di dette attività; perché laddove annoverabili nella attività clinica, come la norma vuole, allora dovrebbero risultare indelegabili (in questo sta anche la contraddizione dei testi normativi, perché a questo punto anche la mera esecuzione dei c.d. “aspetti pratici” sarebbe in capo al medico radiologo); laddove invece le medesime siano annoverabili nella attività pre-clinica e di esecuzione delle procedure, come la realtà vuole, allora entrambe i processi andrebbero “restituiti” ai titolari di dette attività: i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (Tsrm).
 
Al di là di ogni artificio normativo e dottrinale della più classica dominanza medico-forense, indirizzata alla schiavizzazione anche intellettuale del Tecnico di Radiologia, e sardonicamente confermando sussistano «le più disparate e non sempre coordinate iniziative che fioriscono in tutto il Paese», ed aggiungendo sussistano gravi dubbi su annosamente irrisolte ed oscure questioni riguardo le analisi dei costi per la determinazione delle tariffe, abilmente sdoganate come «aspetto tariffario ed il suo ribaltamento», di cui attendiamo puntuale spiegazione, il fatto forse più sconfortante, grave e sconcertante è di assistere – esattamente come 21 anni fa – al silenzio tombale della istituzione rappresentativa dei professionisti laureati non medici interessati: la FNO TSRM PSTRP.
 
Calogero Spada
TSRM Dottore Magistrale

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