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Venerdì 01 OTTOBRE 2021
Riflettendo sugli osteopati pensando a Gugliucciello



Gentile Direttore,
grazie ancora per l’attenzione e la vicinanza dimostrata per la improvvisa e dolorosa perdita dell’amico Mauro Gugliucciello, attento osservatore e fine commentatore delle vicende professionali del mondo della riabilitazione. Consentirà, in sua memoria, poche righe dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre scorso del DPR n. 131 dello scorso 7 luglio 2021 di recepimento dell’accordo Stato / Regioni, concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, che entrerà in vigore a breve.
 
Con lo stile che l’amico Gugliucciello ci ha insegnato, segnaliamo che rimangono, prima dar corso a festeggiamenti e libagioni per la definitiva istituzione della nuova professione sanitaria, alcuni temi molto delicati sul tavolo.
 
Il primo si riviene nel testo stesso dell’Accordo e riguarda il fatto che “la professione sanitaria dell'Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti”: si tratta di un blocco operativo, posto dalle Regioni, che risulta assai rilevante nella concreta organizzazione dei servizi sanitari regionali e, peraltro, lascia non sopito il dibattito sulla rimborsabilità e deduzione, medio tempore, delle prestazioni liberoprofessionali, qualora non siano rese da professionisti sanitari già abilitati.
 
Il secondo profilo riguarda il delicatissimo tema del riconoscimento dei titoli pregressi, posto che, a differenza di quanto avvenuto negli ormai lontani Decreti ministeriali del 27 luglio 2000, i titoli relativi agli osteopati riguardano diplomi e attestazioni rilasciati da istituzioni formative certo autorevoli, ma private, non riconosciute, non accreditate e, in molti casi, non autorizzate ai corsi stessi: senza un decreto di riconoscimento dei titoli, non si potrà dar luogo alle procedure costitutive di un Albo professionale e conseguentemente all’auspicato esercizio della professione.
 
In terzo luogo, rimane assai aperto il confronto sul percorso formativo universitario della nuova figura professionale dell’osteopata che, non a caso, è stata inserita nell’ambito dell’area preventiva, con una spiccata ed evidente distinzione rispetto ad interventi sanitari su quadri patologici in atto: non si potrà certo tentare di far entrare dalla finestra, ciò che la normativa ha tenuto fuori dalla porta e, come sempre ricordava l’amico Mauro, “profilo, formazione e codice deontologico”, costituiscono cuore pulsante di una professione sanitaria.
 
Un tanto è ancor più interessante e attuale nell’ambito del confronto ancora in atto sulla nuova figura del chinesiologo e sulle diverse specializzazioni tracciate dai recenti interventi legislativi.
Di tutto questo, con la pacatezza che ha sempre contraddistinto l’amico Gugliucciello, si potrà e si dovrà discutere, perché ogni professione sia utile alla salute dei cittadini.
 
Salvatore Spitaleri
Avvocato in Udine

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