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Lunedì 08 NOVEMBRE 2021
Prevenzione e salute sui luoghi di lavoro. Un decreto da rivedere



Gentile Direttore,
mai come oggi in questo tempo di resilienza, ripresa e rinascenza, il sistema lavoro merita da parte di tutti una attenzione particolare a cominciare dalla occupazione alla organizzazione comprese le esternalizzazioni, dai rapporti di lavoro comprese le forme atipiche, dalle condizioni dignitose del lavoro compresa la tutela della salute. E la prevenzione di ogni suo rischio o danno deve occupare un posto basilare.
 
Il decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, cosiddetto decreto fiscale in vigore dal 22 ottobre ultimo scorso, ha disposto all’art. 13 di estendere le competenze nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alle ASL, anche all’Ispettorato Nazionale del lavoro per dare un segnale forte, in seguito a numerosi incidenti mortali verificatisi in questi mesi del 2021.
 
Dare un segnale di discontinuità era l’obiettivo del governo, vista la ormai annosa inerzia delle regioni nella sorveglianza e visto il depauperamento delle piante organiche, perseguito per un intero decennio, nei dipartimenti di prevenzione, così come in altri settori del SSN.
 
Con la Legge 833/78 venne istituito il Servizio Sanitario Nazionale e con la stessa Legge furono istituiti i Servizi di Salute e Sicurezza sul Lavoro presso le ASL, a cui è demandata la programmazione e la gestione delle attività previste anche in termini di prevenzione.
 
Servizi in cui Medici del Lavoro, assistenti sanitarie, infermieri e tecnici della prevenzione, oltre a lauree specifiche, sono obbligati a una formazione continua (ECM) nei diversi ambiti sanitari per potere con competenza e professionalità, pianificare e programmare le attività di prevenzione a tutela dell’insorgenza di malattie professionali dei lavoratori e dell’accadimento di infortuni sul luogo di lavoro
 
L’attività di vigilanza messa in atto da tale personale delle Asl é l’unica a possedere strumenti professionali in grado di valutare l’operato sanitario di tutte le figure presenti nella prevenzione, comprese le azioni dei Medici Competenti.
 
Ora, con l’intervento del Dl del 21 ottobre sull’impianto strutturale organizzativo in atto nonché normativo del Testo unico DLg 81 del 2008, pietra miliare sulla salute e sicurezza dei lavoratori, abrogandone l’articolo sulla specificità della vigilanza, il legislatore sceglie di demandare gli aspetti di prevenzione sui danni alla salute dei lavoratori anche agli Ispettorati Territoriali Locali, il cui organico è privo di personale medico e sanitario sopracitato, quali i medici del lavoro, le assistenti sanitarie, infermieri e i tecnici della prevenzione.
 
Senza voler sminuire il fondamentale lavoro e contributo svolto dall’Ispettorato del Lavoro in materia giuslavoristica, per contrastare il lavoro nero ed irregolare, causa di precarietà di lavoro e di salute, non si comprende come il personale delle ITL, non avendo nessuna qualifica medica e sanitaria, possa eguagliare figure mediche e sanitarie attraverso “pacchetti formativi” in tema di medicina del lavoro, chimica, biochimica, igiene, tossicologia industriale, sociologia, medicina legale ecc., o attraverso il semplice affiancamento o mediante convenzioni di qualsivoglia natura.
 
Intervento pesante a gamba tesa che rischia, anche con le migliori intenzioni del legislatore non di risolvere i problemi ma di peggiorarli.
 
Ricordiamo che è lo stesso D.Lgs 81/08 a sottolineare e a stigmatizzare l'importanza della prevenzione definendola come: “Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.
 
La prevenzione è notoriamente materia sanitaria, affidata principalmente ai Dipartimenti di Prevenzione medica delle ASL, ove peraltro la figura del Tecnico della prevenzione, visto il percorso di studi intrapreso (Laurea triennale e magistrale), è a supporto delle azioni volte ad evitare o a diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute dei lavoratori ma anche con la capacità di tener conto dei fattori ambientali.
 
Non dimentichiamo anche che il D.LGS 502/92, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione medica, ha previsto l’istituzione di strutture organizzative specificatamente dedicate anche alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, assicurando tutte le funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, in base alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
 
La complessità normativa del già citato Dgls 81 non può essere sostituito” sic et nunc “da veloci e stringati articoli del decreto legge, 126/21,” con una coloritura solo repressiva e sanzionatoria.
 
Dubbi interpretativi e applicativi sono numerosi e in vario modo condivisi sia da medici che da giuslavoristi.
Ma oltre alla confusione di ruoli e di azioni che tal enunciati potrebbero ingenerare, mi soffermo sul pesante trasferimento di competenze non soltanto strettamente medico ma più ampiamente sanitario, che ne deriva.
 
È come se, vista la penuria di medici, in Pronto Soccorso, e perdonatemi il paragone emergenziale, tuttavia confacente, considerata l’impennata degli incidenti sul lavoro degli ultimi mesi, ad assistere al parto non venga prevista né la figura del medico e neanche dell’ostetrica, ma solo di un amministrativo, magari laureato in giurisprudenza, cui vengono somministrati brevi corsi di biologia fisica o chimica
Credo che il legislatore non avesse in mente una tale soluzione!
 
Pertanto auspichiamo una ponderata riflessione su un argomento tanto complesso.
Che avrebbe potuto richiedere un doveroso confronto con tutti gli attori coinvolti nella tutela della salute (istituzioni, parti sociali) e una gradualità della messa in opera.
 
Altrettanto auspicabili da parte nostra sono poi i doverosi correttivi che, nel suo naturale iter parlamentare di conferma, il Dl 146 può acquisire nella sua formulazione, atta a chiarire ruoli, organizzazione e mission in un sistema unitario di Strategia della Sicurezza della Salute sui luoghi di lavoro.
 

Antonia Carlino
Esecutivo Cisl Medici

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