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Giovedì 11 NOVEMBRE 2021
Tsrm e presenza del medico. O si cambia la legge o resta obbligatoria



Gentile Direttore,
due anni e cinque mesi: questo il tempo intercorso (dal 09.02.18 al 31.07.20) per vedere in GU l’aggiornamento della legge sulla radioprotezione. Una norma che a parte notevoli temi discutibili e divisivi, non ha mai trovato né piena applicazione, ma nemmeno – forse conseguentemente – grande cognizione; e nemmeno la lunga attesa ha conferito la dovuta curiosità che doveva condurre all’enucleare i temi maggiormente significativi: ne è ennesima dimostrazione l’intervento del dott. Attanasio sulla teleradiologia.
 
L’intervento del dott. Attanasio fa riferimento a “radiografie effettuate dai tecnici di radiologia in servizio di notte e nei giorni festivi”, e al fatto che l’azienda sanitaria citata dallo stesso Attanasio “non è ancora riuscita a realizzare una procedura che renda sicuro tutto il processo”.
 
Ricordiamo che le linee guida per l’assicurazione di qualità in teleradiologia (Rapporti ISTISAN 10/44), individuano la assenza di un medico radiologo quale situazione “temporaneamente e occasionalmente” verificabile.
 
Pertanto … sarebbero del tutto legittime le posizioni assunte dai sindacati. Nulla da chiarire o confutare.
 
In ogni caso, in presenza di una chiara definizione ed inequivocabile attribuzione del concetto di “responsabilità clinica” nelle norme in vigore, viene comunque da domandarsi come si possa ammettere il ricorso generalizzato alla teleradiologia (e non limitatamente a pochi casi), lasciando quindi il TSRM ad operare in solitaria, in un contesto di urgenza-emergenza anche notturna, senza quindi poter ottemperare a disposizioni fondamentali quali la giustificazione e l’ottimizzazione che piaccia o no, restano competenze in capo al medico radiologo e non in capo al TSRM!
 
A fronte quindi di un assai evidente e complesso conflitto intra-normativo che ci si attendeva in risoluzione con il nuovo decreto, che però rimanda “fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida”, ricordando che per le prime è stata necessaria una attesa di ben 15 anni e l’esplosione dei casi giudiziari “apri-pista” di Marlia e Barga del 2013, e tenendo infine presente che né possa risultare possibile una carenza di personale limitatamente a particolari fasce orarie (per di più per servizi essenziali) e che non è vero che la teleradiologia sia un sistema di ottimizzazione della gestione delle risorse, sia umane che economiche, né esistano applicazioni di “forma più estesa” o “modelli sanitari virtuosi in termine di soddisfazione dei cittadini”, sarebbe ben più che opportuno che un Ordine Interprovinciale si adoperi andando ben oltre le semplici segnalazioni e contestazioni.
 
E che un Presidente di Commissione di albo si adoperi andando ben oltre l’iniziativa di semplice divulgazione, soprattutto cercando di avversare concretamente, invece che agevolare (anche soltanto ad un livello intellettuale) “condizioni di assoluto svantaggio”, contrarie alla tutela della professione dei TSRM.
 
È pur vero (ma forse ne aumenta la gravità) che i fatti di cronaca in questione si fossero già verificati, laddove peraltro resti poco chiaro se l’insufficiente dotazione organica investa i medici o i tecnici, ma è altrettanto vero ed assai sorprendente che la loro interpretazione più fedele e razionale ancora sfugga completamente.
 
Chi ritenga che i TSRM possano operare autonomamente, in assenza di una modifica normativa al regime normativo di giustificazione e ottimizzazione medica, qualsiasi ragionamento faccia, è destinato ad essere in torto.
 
Indipendentemente dall’avvalersi della teleradiologia o di siffatta ventilata “dirigenza multiprofessionale”, i casi restano sempre soltanto due: o l’apporto professionale in presenza del medico radiologo è necessario e quindi non si ammettono deroghe di qualsivoglia tipo, oppure il TSRM può operare in autonomia, in assenza di detta figura medica, ma in questo caso andrebbero a lui consegnati (o ri-consegnati) i processi di giustificazione ed ottimizzazione.
 
Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale

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