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Suicidio assistito. Gli interrogativi ancora aperti per la deontologia

di Lucio Romano

La Fnomceo ha ripreso integralmente i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale, facendoli propri per l’applicazione dell’art. 17 del Codice Deontologico che – rubricato al Titolo II “Doveri e competenze” – afferma: “il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte”. Rilevandosi la scelta di “allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale”, si pongono alcuni interrogativi ineludibili sotto il profilo sostanziale 

11 FEB - La deliberazione, a lungo dibattuta e recentemente approvata all’unanimità dal Consiglio nazionale della Fnomceo circa gli indirizzi applicativi dell’art. 17 del Codice di Deontologia Medica (Cdm), evoca alcuni interrogativi. Il tema è inerente alla recente sentenza n.242/2019 della Corte Costituzionale sulla non punibilità del suicidio assistito “per garantire la prevalenza della legalità costituzionale su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. […] per porre rimedio, comunque, alla violazione riscontrata nella limitazione della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti”.
 
Le questioni emerse sono molteplici e complesse, dibattute dalla Consulta Deontologica Nazionale FNOMCeO e nei vari incontri degli OMCeO provinciali. Comunque la decisone assunta dal Consiglio nazionale, dalle intuibili motivazioni, ha suscitato perplessità non infondate per quanto prevedibili. Ma soffermiamoci su una questione sostanziale.
 
Con la sentenza della Corte Costituzionale è riconosciuta la libertà di autodeterminazione del malato nel “congedarsi dalla vita” con l’assistenza di terzi come unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare.
 
Quindi sì al suicidio assistito ma, per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, solo in determinate condizioni: persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Inoltre, la Corte ha richiamato il rispetto della normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua e la verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
 
Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, circa gli indirizzi applicativi dell’art. 17 del Codice Deontologico, ha ritenuto, nell’ottica di “allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale”, che “la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.
 
Di conseguenza i Consigli di disciplina saranno chiamati a valutare lo specifico del caso per l’accertamento delle condizioni previste dalla Corte Costituzionale che, se sussistenti, non comporteranno la punibilità del medico sotto il profilo disciplinare. Per il Consiglio nazionale le finalità dell’indirizzo applicativo dato all’art. 17 sono: tutelare la libertà di coscienza del medico, il principio di autodeterminazione del paziente e, nel contempo, l’autonomia degli Ordini territoriali nei procedimenti disciplinari, correlandoli con la perfetta aderenza ai dettami costituzionali.
 
In sintesi, sono stati ripresi integralmente i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale, facendoli propri per l’applicazione dell’art. 17 del Codice Deontologico che – rubricato al Titolo II “Doveri e competenze” – afferma: “il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte”.
 
Rilevandosi la scelta di “allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale”, si pongono alcuni interrogativi ineludibili sotto il profilo sostanziale. In particolare: quali ripercussioni in merito al rapporto tra l’autonomia deontologica e le pronunce giurisprudenziali? Possiamo ancora dire che sussiste una differenza tra norma deontologica e norma giuridica? Le norme deontologiche professionali, divenute ancillari alle pronunce giurisprudenziali, di quale autonomia e accreditamento potranno beneficiare?
 
Sono questioni complesse e non secondarie sulle quali bioeticisti e giuristi, medici e filosofi si interrogano da tempo e che si ripropongono decisamente, nell’attualità del tema trattato, sia sul versante della giuridicizzazione della norma morale sia per le inevitabili ripercussioni a carico della relazione medico-paziente.
 
La deontologia medica, seppure ricorrendo ad una sintetica definizione, si riferisce ai doveri che l’esercizio dell’attività professionale impone. Ma deontologia e norma giuridica, pur presentando punti di contatto e di scambi, si collocano su piani diversi. E così nel rapporto con il diritto che corrisponde a un’etica (c.d. minimo etico) sufficiente a garantire la convivenza pacifica tra i cittadini mentre l’obbligo etico deontologico tende a porsi a un livello superiore.
 
Ciò significa che la norma deontologica, in base ai fini della propria attività professionale, è “differente rispetto alla norma giuridica se non più esigente”. Inoltre, nell’asimmetria della “relazione” medico-paziente la deontologia trova la sua intrinseca giustificazione e non può essere sostituita dalla norma giuridica.
 
La stessa Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto (sentenza n.282/2002) che ai principi di autonomia professionale, prioritari anche nei confronti della legge, “si riconduce anche il codice di deontologia medica, che l’organismo nazionale rappresentativo della professione medica si è dato come corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’Ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale”. Come ha ricordato Andrea Nicolussi, ne deriva, pertanto, “la legittimazione propria del codice deontologico, non dipendente dal diritto statuale né appiattita su di esso. Se così fosse il codice deontologico sarebbe svuotato di contenuto lasciando la porta spalancata a quella tendenza, già denunciata, all’eterodeterminazione legale giudiziale della professione medica.”
 
La stessa Consulta Deontologica Nazionale aveva prodotto un parere proprio sull’ordinanza della Corte Costituzionale n.207/2018 in merito al suicidio assistito. Il documento della Consulta, puntuale e accorto nelle sue declinazioni, tra l’altro ricordava: “il medico è chiamato all’osservanza, oltreché delle norme deontologiche, di quelle norme giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della professione in questo modo sancendosi per ogni medico la prevalenza del precetto deontologico rispetto all’ordinamento giuridico generale”.
 
E garantendo, comunque, l’impegno del medico a: costruire un’alleanza terapeutica improntata al reciproco rispetto (art. 20 CDM) nell’autonomia decisionale del cittadino previamente e adeguatamente informato (art. 33 e 35 CDM); evitare di intraprendere e d’insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente futili e inappropriati (art. 16 CDM) nell’impegno a non abbandonare il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, nella continuità delle cure con la terapia del dolore e con le cure palliative (art.39 CDM e L.38/2010)
Comunque, anche in attesa del Parlamento come da ripetute sollecitazioni della Corte, il confronto sul suicidio ‘medicalmente’ assistito prosegue.
 
Lucio Romano
Medico Chirurgo e Docente di Bioetica
Componente Comitato Nazionale per la Bioetica


11 febbraio 2020
© Riproduzione riservata


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