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Speciale. Come cambierà la farmacia. Effetti e ricadute delle liberalizzazioni (2ª parte)


In questa seconda parte i concorsi, gli orari e i turni, gli sconti, le parafarmacie, gli equivalenti e tutte le altre novità dell'articolo 11 del decreto sulle liberalizzazioni, appena convertito in legge. Leggi la prima parte dell'analisi

02 APR - Ormai è legge. E per la farmacia molte cose cambieranno. Stiamo ovviamente parlando del Decreto Legge 1/2012, cosiddetto “Cresci Italia”, convertito in legge la scorsa settimana. L'articolo che ci riguarda è l'11, quello sulle farmacie. Ma non solo. Un articolo che, con poche ma rilevanti modifiche, ha cambiato molti aspetti della normativa che attualmente regolamenta il servizio farmaceutico e molti altri rischia di modificarne, considerate le varie interpretazioni che, alcune delle norme contenute nel presente decreto, hanno, giocoforza, generato.
 
Ecco la seconda parte dell'analisi dell'avvocato Paolo Leopardi sui contenuti dell'art. 11. Leggi qui la prima parte dell'analisi.
 
Il concorso straordinario
Iniziamo, quindi, ad analizzare il terzo comma del decreto “Cresci Italia”, il comma che riguarda il tanto citato “concorso straordinario”.
La norma inizia recitando testualmente: “Le Regioni e le province autonome…..provvedono ad assicurare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti”.
Fermiamoci qui e notiamo subito un altro elmento che, a mio avviso, sarebbe a favore della “resistenza” della pianta organica di cui abbiamo avuto modo di discorrere analizzando i primi articoli.
Difatti se oltre le sedi istituite in base al nuovo “quorum” dovranno essere assegante anche le sedi sin qui vacanti, è ovvio che parliamo di sedi farmaceutiche con una delimitazione territoriale classica. Detta delimitazione, quindi, dovrebbe essere assegnata anche alle nuove sedi.
Ma andiamo oltre.

L’articolo, di seguito, precisa che su dette sedi farmaceutiche i Comuni non potranno esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art.9 della L.475/1968.
Anche in questa materia interviene il parere ministeriale già richiamato e noto del 21 marzo 2012 che esclude dalle farmacie per le quali i Comuni non possono esercitare il diritto di prelazione quelle per le qauli è stato esercitato e quelle per le quali il concorso è stato già espletato.
Sorge una domanda: ma se è in corso il concorso per l’assegnazione della sede come potrebbe ancora essere esercitato il diritto di prelazione da parte di un Comune?

Continua il comma in parola: “Entro 60 giorni dall’invio dei dati di cui al comma 2 (ricordiamo che i Comuni entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto legge devono indicare le nuove farmacie da assegnare) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso starordinario  per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quella per la cui assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente dectreto, sia stata espletata la procedura concorsuale o siano state fissate le date delle prove”.
Fin qui, anche grazie agli emendamenti che hanno integrato la precedente versione del decreto (prevedeva il concorso anche per esami e non spiegava cosa avvenisse per le sedi già a concorso), tutto pare chiaro seppur di difficile attuazione in considerazione della ristrettezza dei tempi concessi dal decreto.

Chi potrà partecipare al concorso
Tra i possibili partecipanti al concorso straordinario spiccano tra tutti i “titolari di farmacia soprannumeraria” che da subito ho pensato potessero essere individuati solo nei titolari di sedi istituite con il criterio topografico e non riassorbite nelle successive revisioni di piante organiche.
A conferma di ciò si è espresso anche il parere ministeriale.
Oltre a questi ultimi vi è il privilegio per i non titolari, i titolari di farmacie sussidiate ed i titolari di parafarmacia.
Non possono, viceversa, partecipare i farmacisti titolari, anche se in forma societaria, di farmacie. Ebbene, detta ultima norma oltre che apparire di dubbia legittimità costituzionale è contraddittoria, perché da una parte apre ai farmacisti titolari di parafarmacia e dall’altra chiude ai titolari di farmacia. E chi riveste entrambe le posizioni?

Proseguendo, individuiamo il requisito dell’età limite per la partecipazione al concorso ovvero quella di 65 anni compiuti alla data di scadenza del termine per la partecipazione “al concorso” ovvero alla data ultima per la presentazione della domanda.
 
Tempi e le modalità di espletamento del concorso
Una volta istituite le sedi ai sensi dei precedenti commi, e trasmessi i dati alle Regioni (30 giorni dalla legge di conversione) queste ultime devono, entro 60 giorni, bandire il concorso e successivamente entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando nominare la Commissione Giudicatrice. Poi entro 12 mesi il concorso dovrà essere concluso e le sedi assegnate.
Tutti i termini non sono perentori ed anzi viene prevista l’ipotesi di un commissario ad acta per il mancato rispetto dei termini da parte del Comune nominato dalla Regione e nominato dal Consiglio dei Ministri in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle Regioni stesse.

Per l’espletamento del concorso vengono richiamate le disposizioni vigenti sui concorsi purchè compatibili a tutte le norme sparse qua e la nell’art. 11.
Proviamo a sintetizzarle:
-  equiparazione dell’attività di farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e di titolare di parafarmacia;
-   equiparazione dell’attività di collaboratore in farmacia e parafarmacia;
-   possibilità di partecipare al concorso in “non più di due regioni”;
-   possibilità di partecipazione in forma associata per coloro he non hanno superato i 40 anni di età purchè la gestione in forma associata “resista” per almeno 10 anni.

Una volta valutati i titoli le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano determinano una graduatoria privilegiando a parità di punteggio i candidati più giovani. Una volta approvata la graduatoria entro 15 giorni dalla comunicazione i farmacisti devono accettare o meno la sede pena la decadenza. La graduatoria rimarrà valida per 2 anni e verrà utilizzato il sistema dello “scorrimento” al fine di assegnare tutte le sedi nuove, vacanti e resesi vacanti a seguito della vincita del concorso in parola.

Dopo aver regolamentato l’abbassamento del “quorum”, l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro assegnazione per il tramite di un concorso straordinario, il Decreto legge n. 1/2012 che fin qui ha mantenuto una certa organicità, d’ora in avanti sembra non avere più un filo conduttore confermando che l’elaborato più che frutto di un’analisi legislativa svolta nell’interesse del cittadino è stato oggetto degli interventi di chiunque abbia voluto affermare un proprio interesse o comunque difendere un proprio dirittto.

Turni ed Orari
Il comma 8 prevede che “i turni e gli orari di farmacie stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”. Ebbene, la nuova disciplina di turni ed orari ha dato vita ad un ampio dibattito che ancora non ha visto una soluzione condivisa tra le varie parti e molti ritengono che il comma potrà essere dichiarato incostituzionale perché incide in materia di chiara competenza regionale.
Quale piccolo contributo posso solo suggerire che i farmacisti, prima di intraprendere iniziative commerciali, tenuto conto che “le autorità competenti” a regolare gli orari sono ASL e Sindaci ma nel rispetto della normativa vigente (Regioni), potranno “ampiare,, la farmacia nel rispetto del limite minimo ed, ove esistente, massimo di orario stabilito dalla ASL.
Con riferimento ai turni, viceversa, la competenza Regionale demanda la codificazione delle aperture delle farmacie alle varie ASL e quindi si potrà  rimanere aperti o chiusi durante il turno di riposo o le ferie annuali purchè venga garantita la capillarità tipica del servizio farmacutico.
Sarà quindi necesario che le varie Regioni provvedano a disciplinare la materia alla luce dei nuovi orientamenti introdotti dal Decreto.

Sconti
Come per turni ed orari  anhe il tema degli sconti ha dato vita ad innumerevoli contenziosi e critiche; tuttavia la materia è più limitata e più facilmente interpretabile: dove il cliente paga si può effettuare lo sconto.

Durata gestione ereditaria
Il comma 9 della L. 362/91 dopo aver subito la drastica riduzione del periodo di gestione “mortis causa” da dieci a due anni, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 248/2006 (cd. “Legge Bersani”), ha subito era un’ulteriore riduzione che nel primo testo del decreto era molto più “crudele” in quanto riduceva il termine di gestione a “6 mesi” poi a seguito degli emendamenti è stato previsto il medesimo termine di “6 mesi” ma a decorrere dalla presentazione della denuncia di successione.
Potranno, quindi, gli eredi beneficiare del termine massimo per la presentazione della successione (12 mesi) per poi risolvere la gestione ereditaria nell’arco dei successivi 6 mesi.

Informative al paziente sugli equivalenti
Sul comma 12 poco da dire, il farmacista dovrà operare diversamente ma sempre nell’ottica di favorire la vendita del farmaco equivalente con il costo minore.
L’Agenzia Italiana del Farmaco potrà rimodulare l’attuale criterio di confezionamento dei farmaci  anche di tipo monodose per un miglior rapporto costo/beneficio del farmaco stesso.

Parafarmacie
Con il comma 13 viene legittimata la vendita di medicinali di fascia C, ovvero dei medicinali di cui all’art.8, co. 10 lettera e) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e succ. modificazioni, nelle parafarmacie senza  il limite demografico minimo, previsto al 1^ comma dell’articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 214/2011, di 12.500 abitanti e comunque nelle parafarmacie “che ricadono al di fuori delle aree rurali….”.
Alle parafarmacie viene poi concessa:
a)    la possibilità di vendere farmaci veterinari dietro presentazione di ricetta medica “se obbligatoria” esclusi quelli elencati nel T.U. sugli stupefacenti;
b)    la possibilità di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica anche in multipli, in base a quanto previsto dalla farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea,  purchè le stesse  parafarmacie si adeguino acquisendo i requisiti richiesti dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 244.

Personale minimo per farmacia
Il comma 16 è stato modificato in parte rispetto alla prima versione. Ora prevede che sarà il prossimo Accordo Collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria a stabilire la “dotazione minima di personale” di ogni farmacia con riferimento al fatturato della farmacia.

Direzione farmacia
Ed eccoci all’ultimo tassello di una norma che sicuramente porrà in essere critiche, contenziosi e chi più ne ha ne metta.
Al raggiungimento del requisito di età pensionabile (65 anni per il regolamento ENPAF) la direzione della farmacia privata, ai sensi dell’art. 7 L.362/91 e dell’art. 11 L. 475/1968 dovrà essere trasferita e ciò anche con riferimento alla direzione di una farmacia a gestione individuale dove il farmacista potrà continuare ad essere il proprietario ma affidando ad altri la direzione. Detta risoluzione esplicitata nell’ormai noto parere ministeriale varrà anche per le farmacie rurali.
Non vengono previste sanzioni nel caso di inottemperanza e ciò non potrà che creare solo più contenzioso, e lavoro per le Pubbliche Amminisrazioni da una parte ed ansia e preoccupazione per il farmacisti che dovranno sostenere oneri maggiori in particolar modo per quelle sedi disagiate che a stento riescono a produrre da vivere per il titolare.


Avv. Paolo Leopardi
 

02 aprile 2012
© Riproduzione riservata


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