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Opi Firenze Pistoia contro l’uso di mezzi di contenzione nelle Rsa. “Regione promuova l’abbandono di tale pratica”

"La sentenza della Cassazione del 20/6/2018 n 50497 afferma in modo netto che la contenzione non è una pratica di carattere sanitario, non è un'attività medica, non ha una finalità di carattere terapeutico. Di conseguenza non può essere protocollata o fatto oggetto di linee guida. Auspichiamo che la Regione promuova l’abbandono dei mezzi contenzione in Rsa". Così Giampaolo Scarselli, consigliere Opi Fi-Pt.

18 MAG - "L’uso della contenzione rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona". La posizione di Opi Firenze Pistoia sull’uso/abuso dei mezzi di contenzione in Rsa è in linea con quanto affermato dal Documento del Comitato Nazionale della Bioetica sulla contenzione del 23 aprile 2015. Per “contenzione fisica” o “mezzo fisico” si intende, in ambito sanitario, “qualsiasi dispositivo, materiale o apparecchiatura fissata o posta vicino al corpo di una persona e che non può essere controllata o rimossa facilmente dalla persona” (Evans e al., 2002).

"Il fatto che in situazioni del tutto eccezionali i sanitari possano ricorrere alla contenzione non toglie forza alla regola della non contenzione e non modifica i fondamenti del discorso", spiega Giampaolo Scarselli, consigliere Opi Fi-Pt, infermiere responsabile del sistema Qualità Rsa Vincenzo Chiarugi Empoli, coordinatore del gruppo Rsa e continuità assistenziale Opi Fi Pt. Come affermato, fra l‘altro, anche dal nuovo Codice Deontologico degli infermieri che all‘articolo 35 recita “L’infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea”.

"Quindi occorre definire limiti rigorosi alla contenzione – prosegue Scarselli -. Il ricorso ai mezzi di contenzione deve rappresentare l'estrema ratio e può avvenire solo in situazioni di reale necessità e urgenza, in modo proporzionato alle esigenze, utilizzando le modalità meno invasive e solo per il tempo strettamente necessario. In altre parole, non può essere sufficiente a giustificare la contenzione il solo stato di agitazione della persona ma occorre anche la presenza di un pericolo grave e attuale, per esempio che la persona compia atti auto-lesivi o contro altri. Nel momento in cui tale pericolo cessa, deve cessare anche il ricorso a mezzi di contenzione meccanica. Occorre investire nella cultura della non contenzione a tutti i livelli per superare resistenze diffuse dovute a cultura, organizzazione dei servizi, atteggiamento degli operatori".
 
"Inoltre – precisa - per quel che riguarda le persone affette da demenza con disturbi del comportamento occorre implementare modelli assistenziali appropriati, sia a domicilio sia in Rsa, con nuclei specifici che escludono il ricorso alla contenzione da considerare pratica inumana e degradante. La sentenza della Cassazione del 20/6/2018 n 50497 relativa al caso 'Mastrogiovanni' affronta il tema della contenzione in modo approfondito ma non esaustivo, visto che non riguarda le Rsa che hanno peculiarità diverse rispetto ai contesti psichiatrici. Afferma comunque in modo netto che la contenzione non è una pratica di carattere sanitario, non è un'attività medica, non ha una finalità di carattere terapeutico. Se la contenzione non è un atto sanitario non può essere prescritta dal medico, non può essere protocollata o fatto oggetto di linee guida".
 
"Auspichiamo – conclude Scarselli - che la Regione Toscana promuova l’abbandono dei mezzi contenzione in Rsa ed elabori buone pratiche assistenziali per la gestione del delirium e dei disturbi del comportamento che non prevedono ricorso a mezzi di contenzione".

18 maggio 2019
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