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Sospeso ad Aosta odontoiatra non in regola con i crediti Ecm. È il primo caso in Italia

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il secondo grado di giudizio dopo le decisioni degli Ordini, ha infatti confermato la sospensione di un dentista di Aosta che era risultato non in regola con gli obblighi formativi. In ogni caso la sospensione è stata ridotta da 6 a 3 mesi. LA SENTENZA

30 APR - Odontoiatra sospeso dall’attività per non essere in regola con gli obblighi Ecm. È quanto ha stabilito Commissione Centrate per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il secondo grado di giudizio dopo le decisioni degli Ordini, nei confronti di un odontoiatra di Aosta, confermando la decisione della Cao di Aosta.
 
Il caso. Tutto nasce nel 2012 dopo una segnalazione da parte di un paziente che denunciava di aver subito una lesione a seguito di condotta colposa per un intervento del 2011. L’odontoiatra veniva sottoposto a procedimento disciplinare in quanto era emerso che quanto denunciato era riconducibile, tra l'altro, a mancanze professionåli dovute all'omesso aggiornamento, inadempimento quest'ultimo che già in sé concretava violazione degli obblighi deontologici. E per questo era stato sospeso per 6 mesi dall’attività così come previsto dal Codice deontologico.
 
Il medico, a quel punto, aveva presentato ricorso al Cceps che ha però confermato la sospensione anche se riducendo il tempo da 6 a 3 mesi. 
 
Nella sentenza la Cceps ricorda che “il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini”.
 
La Commissione, rispondendo poi all’iscritto che aveva evidenziato come dal 1987 avesse frequentato corsi di aggiornamento, ma provando solo il conseguimento di 89,5 crediti ECM, sottolinea che “l'obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dall'art. 16 ss. d.lgs. n. 502/1992 smi e dal sistema di cui all'art. 2, comma 357,1. n. 244/2007 (educazione continua in medicina- ECM) (cfr. CCEPS n. 60/2014; id. n. 5/2013)”. 
 
In ogni caso la Commissione ha però, valutato come “eccessiva” la sospensione di 6 mesi “in quanto il ricorrente avrebbe comunque dato prova di aver svolto, seppure parzialmente, l’aggiornamento”.

30 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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