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Servizi di emergenza in appalto senza gara. Il commento di Italy Emergenza

Si tratta della società cooperativa che ha presentato il ricorso contro l’affidamento diretto per tre anni del servizio di trasporto sanitario d’urgenza e del trasporto secondario da parte dell’Ulss 5 Polesana Rovigo alla Croce Verde di Adria e su su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia Ue.


03 LUG - “Sarà la Corte di Giustizia Europe a stabilire se l'affidamento in convenzione dei servizi di trasporto ‘secondario’  agli enti no-profit possono bypassare la gara pubblica quando dichiaratamente asserito che i costi per i cittadini sono identici a quelli che verrebbero pagati con assunzione di personale e regolari contatti di lavoro retribuito secondo le leggi dello Stato”. E' un'ordinanza spartiacque quella pronunciata lo scorso 13 giugno dallla Terza sezione del TAR Veneto in merito al ricorso presentato dalla società cooperativa Italy Emergenza assistita dagli avvocati Stefano Betti, Irene Crisafulli e Renato Speranzoni.

Oggetto del pronunciamento dei giudici amministrativi, l'affidamento del servizio di trasporto sanitario in urgenza emergenza ed il trasporto sanitario secondario per il territorio afferente alla Azienda ULSS 5 Polesana attraverso la procedura di “convenzionamento” diretto a Croce Verde. Un'associazione di volontariato locale di Adria (Ro) che in un triennio, potrebbe incassare, in ossequio alla convenzione stipulata con la ULSS5 un importo pari a 6.873.78 euro (ovvero circa 2.291.260 euro iva esente).

“Una pregevole somma stabilita dalla direzione della U.O.C. Di Rovigo sulla base delle quotazioni proposte dalla Italy Emergenza. Che invece non è una associazione di volontariato”, osserva la Cooperativa in una nota. Ma il nodo del contendere della questione giuridica verte, per Italy Emergenza, “implicitamente su un unico quesito: i servizi di trasporto secondario, così come concepiti dalla Regione Veneto, rientrano o meno, tra quella categoria di servizi che la normativa europea, attraverso il considerando 28 ed art.10, lettera “h” 2014/UE esclude dai servizi esclusi dall'obbligo di gara d'appalto? Occorre ricordare come nelle more del giudizio con deliberazione 24.04.2018 la ASL 5 ha annullato la deliberazione n.1754/2017 attraverso cui era stato affidato il servizio in “convenzione” alla Croce Verde di Adria, recependo l'intervenuto orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato III 22.02.2018 e TAR Veneto III 9.03.2018 n.275. Poiché nelle sentenze dei giudici di Palazzo Spada si statuiva come nel trasporto ordinario, privo dei requisiti d'urgenza gli affidamenti dovevano avvenire attraverso regolare procedura di gara pubblica. In ossequio alla direttiva europea già menzionata”.

Lo scorso 13 giugno il TAR Veneto chiamato a dirimere la questione ha stabilito di investire dell'intera vicenda la Corte di Giustizia Europea affinché questa chiarisca i cosiddetti servizi di trasporto previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso (ovvero ambulanze), possano rientrare nel regime di convenzionamento diretto, o debbano esserne esclusi.

“Vale a dire: i giudici del TAR Veneto con la trasmissione dell'Ordinanza chiedono alla Corte di Giustizia Europea di chiarire una volta per tutte, se gli affidamenti in convenzione anche dei servizi secondari, alle associazioni di volontariato, senza l'obbligo al ricorso a gara pubblica, come in questo caso, ben sopra la soglia comunitaria, sia equiparabile ai trasporto di soccorso in emergenza ed urgenza”, chiarisce la nota.

“Ciò che tuttavia sarà necessario comprendere in futuro – commenta Italy Emergenza - è se la Corte di Giustizia Europea considererà accettabili le offerte di convenzionamento di soggetti no-profit, equiparate, per quotazioni, a quelle stabilite nel libero mercato. Poiché riteniamo che partendo da questo assunto potrebbe aprirsi il vero Vaso di Pandora sulle finalità del volontariato che opera in regime di concorrenza (sleale?) con le imprese italiane”.

03 luglio 2018
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