Accordo sugli arretrati dei Buoni Pasto alla Asl di Teramo, L’impegno di Anaao e il riconoscimento di un diritto
13 MAG -
Gentile Direttore,il recente successo di un accordo, nella Azienda Sanitaria di Teramo, ci ha portato a considerare come utile un approfondimento sulla materia dei buoni pasto, un frange benefit che trova difficoltosa diffusione nel pubblico impiego.
Vi riportiamo pertanto la nostra esperienza sperando che possa essere utile in altre sedi, in quanto la normativa di riferimento ha da poco visto degli aggiornamenti secondo le sentenze della Cassazione, portando chiarezza sulla combinazione di norme contrattuali, disposizioni legislative e prassi organizzative interne alle aziende.
L’obiettivo normativo a cui vogliamo dare supporto con questa breve disamina è la garanzia del diritto alla pausa pranzo dignitosa a tutti i dipendenti, anche nei casi in cui la fruizione della mensa aziendale non sia possibile o agevole.
La situazione da cui siamo partiti è un’azienda che era sprovvista di una mensa aziendale ed in cui il diritto al buono pasto era riconosciuto esclusivamente al personale amministrativo nei giorni in cui l’orario di lavoro prevedeva il rientro pomeridiano.
E’ anzitutto necessario ribadire che la norma non prevede l’obbligatorietà del riconoscimento del buono pasto nel caso in cui nell’azienda sia presente una mensa attiva.
Tuttavia, la semplice presenza fisica della mensa non è sufficiente ad alienare il datore di lavoro dal riconoscimento dei buoni pasto, in quanto la mensa deve essere accessibile in termini di orari, ubicazione, turni lavorativi.
In caso contrario, il buono pasto può essere giustificato come sostitutivo.
La durata minima della prestazione giornaliera, per avere diritto al buono pasto, deve essere non inferiore a 6 ore continuative, con pausa prevista.
Presso la ASL di Teramo abbiamo recentemente percorso l’ultima tappa di una trattativa storica, portando tutti i medici (circa 350) che ci avevano delegato a rappresentarli nella trattativa a siglare una conciliazione con la controparte aziendale presso una sede protetta (la normativa prevede che la conciliazione sia siglata in una sede distinta rispetto alla sede lavorativa), chiudendo positivamente la controversia sugli arretrati dei buoni pasto.
L’accordo è stato raggiunto grazie all’instancabile impegno dei rappresentanti sindacali dell’ANAAO ASSOMED locali e segna una svolta concreta nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori della sanità pubblica.
I rappresentanti ANAAO hanno presenziato alla firma nella duplice veste di sindacalisti e delegati alla conciliazione designati dallo stesso Ispettorato del Lavoro, garantendo, con la loro instancabile presenza, la definizione di un’intesa che riconosce non solo il diritto al buono pasto per i turni superiori alle sei ore, ma anche gli arretrati maturati negli anni passati.
La querelle legale era stata intrapresa, per primo, dal sindacato degli infermieri NURSING ma sul cui principio abbiamo subito creduto, sia riguardo al senso etico che alla correttezza normativa.
Abbiamo raggiunto un accordo per cui l’azienda si è dimostrata disponibile a riconoscere i buoni pasto per l’anno in corso e gli arretrati per i precedenti 3 anni lavorativi.
I dipendenti sono stati singolarmente convocati per esprimere la volontà a essere indennizzati con una cifra corrispondente a 5 euro e 60 centesimi moltiplicata per i giorni lavorativi in cui risulta una timbratura maggiore ai limiti evidenziati, al netto tuttavia delle trattenute fiscali, o ottenere un numero di buoni pasto corrispondente al numero di tali giorni.
E’ stata anche avanzata una richiesta all’agenzia delle entrate per sondare la possibilità che tale indennizzo fosse esente dal pagamento dell’IRPEF, tuttavia, la normativa prevede per i risarcimenti di un danno da perdita di reddito (lucro cessante) tale tassazione, a differenza di un risarcimento da danno patrimoniale (danno emergente).
La corresponsione dei buoni pasto, d’altro canto, pur esente dal pagamento della quota di IRPEF, vede il versamento da parte del dipendente della quota di contributo individuale al buono pasto: il buono pasto riconosciuto è un ticket di 5.6 euro a cui il dipendente contribuisce con 1.4 euro per un valore complessivo del ticket di 7 euro.
Questo risultato ha dimostrato il valore del dialogo verso l’azienda e verso le altre sigle coinvolte, che con competenza e attenzione ai cambiamenti giurisprudenziali ci ha permesso di ottenere un riconoscimento importante, senza cadere nelle sterili polemiche.
Per anni, la normativa vigente – in particolare l’art. 45 del D.Lgs. 165/2001 e i vincoli dei contratti collettivi nazionali – ha impedito l’erogazione del buono pasto per turni inferiori alle 7 ore e 12 minuti (7h20m), creando una discriminazione oggettiva tra lavoratori impegnati in turni di diversa durata.
Tuttavia, una decisiva svolta è arrivata con la sentenza n. 31137 del 08.11.2023 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto al buono pasto anche per i dipendenti pubblici impegnati in turni superiori alle sei ore, indipendentemente dalla durata del tempo ordinario di lavoro previsto nei contratti collettivi.
Secondo la Suprema Corte, il buono pasto costituisce una prestazione economica accessoria finalizzata al benessere psico-fisico del lavoratore, e come tale deve essere attribuito in relazione alla concreta articolazione del turno di lavoro, anche se questo è di sei ore o poco più.
La pronuncia ha rappresentato un precedente giurisprudenziale vincolante, che ha costretto le aziende sanitarie ad adeguarsi per evitare contenziosi onerosi. L’azienda di Teramo si è distinta per tempestività e collaborazione, scegliendo di attivarsi prontamente per regolarizzare le posizioni dei lavoratori e avviare un tavolo conciliativo che ha portato al riconoscimento degli arretrati maturati a partire dal 2021, in linea con il possibile termine prescrizionale.
È doveroso ricordare che il percorso verso questo traguardo è stato avviato nel 2016 grazie all’azione legale promossa dal Nursind, la cui caparbietà ha contribuito a far emergere la questione a livello nazionale. Tuttavia, è stata la sinergia tra le sigle sindacali, la disponibilità dell’azienda e la cornice normativa aggiornata a rendere possibile la definizione di un accordo.
Possiamo essere felici di questa trattativa, abbiamo il dovere di rappresentare i nostri iscritti con competenza, concretezza e senso di responsabilità, abbandonando le contrapposizioni sterili e unendo le forze per migliorare davvero le condizioni del lavoro pubblico.
Questo accordo rappresenta un precedente di rilievo per altre realtà sanitarie italiane. Sindacati e lavoratori possono ora contare su un quadro giurisprudenziale chiaro per promuovere ulteriori riconoscimenti e garantire diritti spesso negati.
Quadro normativo di riferimento1. Art. 45 del D.Lgs. 165/2001 – Principio generale della retribuzione e della contrattazione collettiva: la materia dei buoni pasto è disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
2. CCNL comparto sanità (es. 2019-2021) – Riconosce la possibilità di erogare buoni pasto ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa giornaliera minima, qualora non sia disponibile un servizio mensa o non sia fruibile.
3. Normativa fiscale (art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR) – Definisce i buoni pasto come prestazioni sostitutive del servizio di mensa e stabilisce soglie di esenzione fiscale.
4. Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, sent. n. 31137/2023: riconoscimento del buono pasto per turni di oltre sei ore.
5. Art. 2946 c.c.: termine di prescrizione quinquennale per crediti da lavoro.
Dott Guevar MaselliSegretario Aziendale ANAAO ASSOMED ASL Teramo

Nella foto, da sinistra, Gianfelice Filippo componente Direzione Nazionale ANAAO; Gianni Boccia membro pensionati ANAAO; Daniela Evangelista segreteria amministrativa ANAAO Abruzzo; Stefano Greco Vice seg. Aziendale ANAAO; Maselli Guevar Segretario Aziendale ANAAO
13 maggio 2025
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