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Gessi di cartone a Reggio Calabria. Annullata la sospensione al medico che scattò le foto

Le foto erano state condivise sulla chat intersindacale e da lì inoltrate alla stampa da un sindacalista dell'Anaao non dipendente dell'Ao. L'Azienda punì il medico che aveva scattato le foto (per danno all'immagine aziendale) con 6 mesi di sospensione senza retribuzione, provvedimento ora annullato dal giudice del lavoro che, pur non entrando nel merito delle responsabilità, accusa l’Ao di avere ostacolato la possibilità del medico di contestare il provvedimento. LA SENTENZA

16 APR - Ricordate lo scandalo dei gessi di cartone a Reggio Calabria? Era il luglio 2018 e un medico in pensione da alcuni mesi, ma all’epoca dei fatti rappresentante dell’Anaao regionale, denunciò gravissime carenze al PS dell’Azienda ospedaliera che costringevano i medici a immobilizzare con il cartone i pazienti con traumi agli arti. “Il reparto ortopedia è aperto solo fino alle 20, perché manca il personale che lo faccia funzionare. La sala gessi funziona solo in ortopedia, il pronto soccorso ne è sprovvisto. Così chi arriva con una frattura dopo le 20 deve attendere fino al mattino successivo l’arrivo degli specialisti. Ma al pronto soccorso mancano anche i tutori, le stecche rigide e le altre protezioni che facciano da rimedio momentaneo. Così il personale da qualche tempo si deve arrangiare con i pezzi di cartone”, erano le parole di Gianluigi Scaffidi, riportate all'epoca dei fatti dal Corriere della Sera.

L’Azienda non era rimasta a guardare in silenzio. E, tra le iniziative, aveva preso provvedimenti disciplinari nei confronti di un suo dipendente, Domenico Caminiti, delegato aziendale del Fvm-Smi (oggi delegato Fismu-Fvm), reo di avere scattato alcune foto e di averne condivise 2 in una chat intersindacale di cui facevano parte anche soggetti non dipendenti dall’Azienda, tra cui il sindacalista dell’Anaao che poi avrebbe inviato le immagini alla stampa. Caminiti fu punito con 6 mesi di sospensione dal servizio senza retribuzione con l’accusa di danno all’immagine dell’Azienda, di violazione del codice di comportamento, in particolare violazione del segreto di ufficio, e di violazione della privacy. Ma contro la decisione dell’Ao, il medico aveva presentato ricorso, che il giudice del lavoro ha accolto annullando la sanzione disciplinare e condannando inoltre l’Ao al pagamento delle spese legali.

La decisione del Giudice del lavoro non entra nel merito delle responsabilità di Caminiti nella vicenda. Il ricorso del professionista è stato accolto perché l’Ao, pur sapendo che il medico aveva cambiato indirizzo di residenza, fece recapitare la contestazione di addebito al vecchio indirizzo, impedendo di fatto al medico di contestarla entro i termini, che scadevano il 10 settembre 2018.

“Soltanto dopo che il termine perentorio era abbondantemente trascorso, il dr. Caminiti veniva notiziato della contestazione di addebito mediante consegna a mano in data 24.9.2018”, osserva il giudice. Secondo il quale “l'inosservanza del termine perentorio per la contestazione dell'addebito comporta l'invalidità del procedimento disciplinare e della stessa sanzione irrogata. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il requisito del fumus boni iuris e consente di ritenere assorbita, perché superflua, ogni ulteriore considerazione in ordine agli altri motivi di impugnazione della sanzione. Sussiste anche il requisito dell'allegato periculum in mora, considerato che nel tempo necessario per il giudizio ordinario la sanzione della sospensione dal lavoro sarebbe stata applicata ed interamente espiata, con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio”. 

16 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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