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Un nuovo smacco per la Calabria

Francamente, non si capisce il motivo della adozione di un nuovo decreto legge se non quello di dovere dare a tutti costi ragione al grave torto della ministra Giulia Grillo di essersi resa responsabile della maternità del famigerato DL 35, convertito nella legge n. 60/2019. Un provvedimento che ha prodotto in diciotto mesi l'esatto contrario di quella che era la sua aspettativa di salvare la Calabria

05 NOV - Il Governo si prepara ad innescare una nuova conflittualità politico-istituzionale con la Regione Calabria. Non solo. A dedicare ai calabresi, con l'approvazione del decreto legge «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria», l'ennesima umiliazione nella percezione del diritto alla salute, mai pervenuto alle loro latitudini.
 
Francamente, non si capisce il motivo della adozione di un provvedimento simile se non quello di dovere dare a tutti costi ragione al grave torto della ministra Giulia Grillo di essersi resa responsabile della maternità del famigerato DL 35, convertito nella legge n. 60/2019. Un provvedimento che ha prodotto in diciotto mesi l'esatto contrario di quella che era la sua aspettativa di salvare la Calabria.
 
Grave per l'attuale Governo averne perpetrato gli effetti per altri tre anni che, aggiunti agli undici anni trascorsi, fanno il nuovo record di commissariamento ad acta, elevandone la durata a quattordici.
 
Voilà il decreto legge
Il prodotto legislativo uscito dalla riunione del Consiglio dei ministri andrà, verosimilmente, a determinare in Calabria un disastro. Con una sanità consegnata ad una serie di commissari straordinari, spesso scelti con la peggiore estemporaneità, preposti alle aziende della salute che, così come ridotte nelle attuali condizioni dal decreto "Grillo", risultano responsabili di gravi problemi e non già erogatrici dei Lea dovuti alla popolazione. Non solo.
 
Dimostrano di essere assolutamente incapaci di contrastare il coronavirus. Il tutto, con bilanci aziendali di frequente non approvati, con una migrazione sanitaria in aumento, mitigata solo dal Covid-19 molto presente nelle solite mete ospedaliere, e con un personale offeso da un management che tale non sarebbe riconosciuto altrove.
 
Nonostante ciò, si è concretizzato il più pericoloso «dispetto» ai calabresi. Il Consiglio dei Ministri ha adottato, in continuità con il decreto Grillo e in concomitanza con un Covid-19 che galoppa in Calabria, l'anzidetto decreto legge.
 
Vediamo di affrontare una prima interpretazione dello stesso.
Il DL, al di là di alcune incertezze suggerite dal lessico utilizzato, genera di fatto la prosecuzione degli effetti del DL 35. Lo fa sottintendendo tuttavia l'esigenza di aggiornare i programmi operativi vigenti, francamente impropri per risolvere i problemi che affliggono da sempre il servizio sanitario regionale. Il tutto prolungando il commissariamento, in versione speciale, per altri tre anni, fino al 2023, in un contesto legislativo che, in alcune parti, offende i principi costituzionali.
 
La specialità richiamata è dettata dalla volontà del legislatore di dover fare la messa a punto di quell'obbrobrio giuridico che è stato il salva-Calabria.
In concreto, rispetto ai compiti assegnati al commissario ad acta - che si badi bene rappresenta il Governo a mente dell'art. 120, comma 2, della Costituzione - quanto deciso potrebbe essere configurato come la versione 2.0 della legge c.d. La Loggia del 2003.
 
Quella legge che ebbe ad attuare, tra l'altro, nello specifico l'esercizio dei compiti attuativi dei sostituti del Governo, a mente di quella che è divenuta la Costituzione ad esito della sua revisione del 2001. Un obiettivo fantasioso che, se inverosimilmente condiviso, porterebbe a riscrivere pagine intere di dottrina e a rivedere buona parte della giurisprudenza costituzionale.
Proprio per questo intento, si è optato per una sorta di nuovo commissariamento ad acta, meglio di altra species.
 
Gli errori si pagano, e come
D'altronde, il commissariamento ad acta della Calabria è sempre stato vittima di una cattiva interpretazione. Ciò a causa della tolleranza dei Governi che si sono succeduti nei confronti degli errori marchiani che qui si concretizzavano. L'art. 120, comma 2, della Costituzione facoltizza il Governo a sostituirsi (mediante ovviamente un commissario ad acta) agli organi delle Regioni e degli enti locali allorquando questi non funzionano.
 
Nel caso di specie, alle Regioni quando non sono in grado di assicurare la tutela della salute attraverso la corretta erogazione dei Lea. Il nominato commissario è quindi chiamato ad esercitare, nell'ambito della salute, le funzioni del Presidente, della Giunta e del Consiglio in sede normativa (ma non legislativa). In Calabria tutto questo non è successo. Le Giunte e i Presidenti hanno sempre continuato a nominare i manager aziendali e il Consiglio si è astenuto dal legiferare, con il bene placito dei commissari avvicendatisi. Di qui, la conseguenza amara delle cose destinate ad andare peggio di prima, con le attribuzioni che venivano eseguite a piacimento.
 
A tutto questo si è aggiunto un commissariamento ad acta esercitato molto impropriamente, perché francamente messo nelle mani di chi poco sapeva nella materia, fatta una qualche eccezione per la gestione toccata a Scura.
 
Al peggio non v'è mai fine
Da domani, tutto sarà (ahinoi) come nei diciotto mesi scorsi, i peggiori degli ultimi 11 anni. Tanto è durato il commissariamento sino ad oggi. Aggiungo andrà peggio, nella logica che ad esso non c'è mai fine. Sarà un commissario ad acta attrezzato di superpoteri. Alcuni dei quali francamente incompatibili con le leggi che sovrintendono all'ordinamento.
 
Primo fra tutti quello di violare palesemente l'art. 4 del D.lgs 165/2001 che ha approvato il Testo unico del pubblico impiego. Una fonte legislativa importante che scandisce chiaramente la differenziazione delle funzioni e responsabilità, rispettivamente, esercitate e riconducibili agli organi politici di governo e alla dirigenza. Ai primi, infatti, spettano quelle di indirizzo politico-amministrativo e alla seconda quelle tipicamente gestorie, da perfezionare con atti e provvedimenti amministrativi.
 
Ebbene questo decreto è riuscito a generare al riguardo il monstre, arrivando a fare l'impossibile. Invero, fa confusione tra la specificità delle prime funzioni con le seconde arrivando ad assegnare «tutti i poteri di gestione» (art. 1) al commissario ad acta che però, per la lettera costituzionale, è unicamente titolare dei compiti istituzionali spettanti agli organi politici sostituiti (prioritariamente Presidente e Giunta).
 
Non solo. Gli attribuisce «le attività di gestione tecnico-amministrativa», una prerogativa esclusiva spettante alla dirigenza regionale, tenuta ad esercitarla per dovere e per contratto. Addirittura il DL arriva ad assegnare al commissario la potestas di impartire ordini ai dirigenti regionali del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ivi compreso a quello generale, dimenticando che gli ordini sono i provvedimenti tipici attraverso i quali i dirigenti (e non gli organi politici) possono impartire ad un dipendente subordinato per richiedergli, straordinariamente, una prestazione lavorativa in maniera coatta. Di qui, evidenti rilievi sotto il profilo costituzionale.
 
Una regione eletta a bersaglio di tutti
La Calabria, senza una sanità all'altezza da sempre, non meritava un simile trattamento, finanche da un Governo, come l'attuale, che si dichiara vicino ai problemi dei deboli salvo poi fare l'esatto contrario.
Un giudizio, questo, che è da considerare tale sulla base della esplicita ratio del DL.
 
A leggere, infatti, la relazione illustrativa si ha modo di registrare un generale mea culpa del governo di oggi e di quelli degli ultimi 11 anni di avere condannato la Calabria ad una sanità da terzo mondo.
E' quanto del resto affermato e autocertificato nell'anzidetta relazione illustrativa, di accompagno al decreto legge..
 
La mancata redazione e approvazione del «Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico delle rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale»; la sussistenza di «numerose inadempienze regionali»; il non avere raggiunto un «regime di normalità» nella erogazione dei servizi sanitari; la constatazione di «gravi ritardi nell'implementazione della rete ospedaliera, della rete emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti» sono tutti i presupposti rappresentati nella relazione medesima a giustificazione dell'adozione del provvedimento legislativo straordinario di necessità e urgenza. Del perdurare dello stato di generale forte disagio dei calabresi.
 
Le domande naturali
Ma la Regione Calabria non è stata sostituita negli ultimi 11 anni nei suoi organi politici dai commissari ad acta governativi? Quindi la colpa (grave) delle anzidette gravi inadempienze a chi va attribuita se non ad essi, e dunque al Governo che li ha nominati e mantenuti in servizio?
Insomma, un Governo (ri)commissaria se stesso fregandosene dei calabresi, peraltro in un momento di grave pericolo per la salute pubblica determinato dal Covid-19.
 
L'ordinanza di Speranza che decreta la Calabria zona rossa
 Al DPCM firmato da Conte, recante le disposizioni attuative del D.L. 19/2020 appena esaminato, ha fatto seguito nella giornata di ieri la pedissequa ordinanza del ministro Roberto Speranza, con la quale lo stesso incasella «sine causa» le regioni nei colori della tavolozza individuata dal presidente del Consiglio. Regioni identificate con il colore rosso, altre con l'arancione e il giallo. A seconda del colore e in modo decrescente, sono imposti alle stesse, rispettivamente, degli obblighi più o meno severi, in termini di limitazione delle libertà personali e di libera iniziativa privata sino ad imporre comportamenti improntati al massimo della cautela.
 
Ciò che scandalizza è il tenore dell'ordinanza ministeriale. Più vuoto di così, è difficile immaginare un provvedimento amministrativo. E dire che da essa dipendono, per un lungo periodo, le condizioni di vita quotidiana dei cittadini di Piemonte, Lombardia, Calabria e Val d'Aosta, tutte incluse nella zona rossa, nonché l'esercizio delle attività colpite dall'ordinanza nel senso che viene imposta la chiusura per circa un mese. Un obbligo che costerà tanto agli esercenti, specie in un momento come questo che precede di poco il Natale. 
 
Il provvedimento ministeriale, che non è dato contestare in relazione alla necessità di dovere disporre misure di cautela al diffondersi del Covid-19 sul territorio nazionale, è del tutto privo dell'istruttoria e dei criteri estimativi indispensabili per determinare, discrezionalmente, obblighi differenziati a carico dei cittadini delle diverse regioni. Una scelta che è ricondotta agli organi statali, con la potestà di determinare - esclusivamente sulla base dei dati giustificativi dell'urgenza di intervenire - e di discriminare divieti sulla base dei livelli di rischio regionali scientificamente evidenziati, imponendo all'occorrenza misure più restrittive distinte per singole aree delle regioni destinatarie.
 
Fare tutto questo però in assenza di criteri predeterminati, indispensabili per pervenire alle obiettive valutazioni di rischio dei territori e delle collettività destinatari - così come avvenuto con la ordinanza a firma del ministro Speranza che, di fatto, chiude 4 regioni su venti (Piemonte, Lombardia, Calabria e Val d'Aosta) - comporta la illegittimità del provvedimento adottato.
 
Ciò prescindendo dai richiami tra i considerata degli atti ritenuti ad esso prodromici, rilevatori dei fabbisogni emergenti e propedeutici alla sua emissione, artatamente confusi come giustificativi di una motivazione per relationem. Una conclusione logica, questa, dal momento che i richiami, tra gli altri, alla «adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio» di cui al DM 30 aprile 2020, al documento condiviso in Conferenza Stato-Regioni sulla «evoluzione delle strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» non motivano affatto l'adozione dell'attuale provvedimento segnatamente discriminatorio.
 
In esso non sono affatto evidenziati e posti a motivazione del provvedimento i criteri valutativi, i dati raccolti, le deficitarietà strutturali e sistemiche rilevate e i saldi prodotti dall'epidemia, quanto a contagiati e sottoposti alle terapie del caso, soprattutto di terapia intensiva. Valori questi ultimi non affatto giustificativi dei pesanti divieti imposti alla Calabria, immeritatamente penalizzata. 
     
 
Ettore Jorio
Università della Calabria

05 novembre 2020
© Riproduzione riservata

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