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Indennità specializzandi. Cimo: “Risarciti 48 medici per 1,7 mln”

Per il pagamento degli emolumenti dovuti, spiega il sindacato, tutti i beneficiari devono ora produrre una dichiarazione con le generalità anagrafiche nella quale si attesti di non aver percepito alcun emolumento in relazione alla sentenza vinta, di non aver intrapreso altri giudici per il riconoscimento del medesimo titolo di pagamento e le indicazioni sulla scuola di specializzazione frequentata.

30 GIU - Quarantotto ricorsi per oltre 1,7 milioni di euro di indennizzi sono stati riconosciuti ad altrettanti medici, un tempo specializzandi, sostenuti dal punto di vista del contenzioso legale dalla Cimo (Confederazione italiana medici ospedalieri) sezione campana. La Sentenza del Tribunale di Napoli (n.13309/2012) risaliva al 2012 ed è stata parzialmente modificata dalla Sentenza n. 423 del 2016 emessa di recente dalla Corte di appello di Napoli.
“Con i provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli – avverte Antonio De Falco, sergretario regionale campano della Cimo - la presidenza del Consiglio dei ministri è stata dunque condannata al pagamento del risarcimento del danno per ritardata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione della frequenza delle scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia. Uno dei campi in cui abbiamo agito per la tutela legale tutela dei nostri iscritti e dei medici in generale”.

Per il perfezionamento dell’iter giudiziario, e dunque per il pagamento degli emolumenti dovuti ai camici bianchi, tutti i beneficiari devono ora produrre una dichiarazione con le generalità anagrafiche nella quale si attesti di non aver percepito alcun emolumento in relazione alla sentenza vinta, di non aver intrapreso altri giudici per il riconoscimento del medesimo titolo di pagamento e le indicazioni sulla scuola di specializzazione frequentata, indicando l’Ateneo e la durata legale del corso. Nel merito la presidenza del Consiglio dei ministri ha poi chiesto alla cimo e agli avvocati Bruno Carbone e Maurizio Russo, di rinunciare alla procedura esecutiva visto il pagamento delle spese legali relative alla sentenza.
 

30 giugno 2016
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