Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 23 GIUGNO 2025
Cronache
segui quotidianosanita.it

Cure all’estero: entro ottobre 2013 nuove regole per tutti i Paesi UE


Scatterà entro il 25 ottobre 2013 l’entrata in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea delle nuove regole previste dalla Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera. Curarsi all’estero sarà più facile e sicuro, ma gli Stati potranno istituire un sistema di autorizzazione preventiva che preveda la possibilità di rifiutare l’autorizzazione nel caso che le cure comportino rischi e costi troppo alti.

05 APR - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea (L. 88 del 4 aprile 2011) la direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria transfrontaliera, cioè sulla possibilità per un cittadino di uno Stato membro di ricevere prestazioni sanitarie in un Paese diverso da quello di appartenenza. Obiettivo della direttiva è rendere facilitare la mobilità sanitaria, promuovendo la cooperazione tra gli Stati Ue, assicurando la qualità delle cure e contrastando forme di discriminazione nei confronti di pazienti provenienti da altri Paesi Ue, pur nel rispetto della legislazione specifica di ciascun Stato membro. Regole che, tuttavia, non saranno applicate per la lungodegenza, per l’assegnazione e l’accesso agli organi ai fini dei trapianti né ai programmi pubblici di vaccinazione di competenza esclusiva degli Stati membri. “In particolare – si legge sul testo della Gazzetta Ufficiale – tale direttiva non obbliga in alcun modo uno Stato membro a rimborsare i costi dell’assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul suo territorio se detti prestatori non fanno parte del sistema sociale o del sistema sanitario nazionale di detto Stato membro”.

In particolare, ogni Stato dovrà designare uno o più “punti di contatto” nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera, che dovranno fornire tutte le informazioni utili ai pazienti (rendendole facilmente accessibili anche attraverso i mezzi elettronici) e cooperare con i punti di contatto degli altri Stati membri per facilitare lo scambio di informazioni e consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza transfrontaliera.
Per quanto riguarda i rimborsi, questi sono pagati dallo Stato di appartenenza in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se l’assistenza sanitaria fosse stata fornita sul suo territorio, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta. Nel caso in cui l’assistenza ricevuta fosse invece più cara di quanto previsto dalla copertura, lo Stato di appartenenza del paziente può comunque decidere di rimborsare l’intero costo delle cure. Lo Stato di appartenenza può, tuttavia, limitare l’applicazione delle norme sul rimborso per motivi di interesse generali, ad esempio nel caso in cui i costi per i rimborsi mettano a rischi la possibilità di accesso a cure equilibrate e di qualità sul proprio territorio nazionale o al fine di garantire il controllo dei costi evitando sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane. Questo, però, “non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizio”.
Gli Stati membri dovranno assicurare che ai pazienti degli altri Stati membri vengano applicati gli stessi onorari per l’assistenza sanitaria che vengono applicati ai pazienti nazionali.

La direttiva prevede però che ogni Stato possa stabilire un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi allo scopo di rendere il sistema più efficiente, evitando gli sprechi e garantendo i diritti del cittadino.
L’autorizzazione è però limitata ai casi in cui l’assistenza sanitaria:
a) è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e: comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;
b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o
c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza, ad eccezione dell’assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell’Unione che garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualità in tutta l’Unione.

Lo Stato di appartenenza può rifiutarsi di concedere l’autorizzazione preventiva per i seguenti motivi:
a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarà esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza, quale paziente, che non può essere considerato accettabile, tenendo conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
b) a causa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarà esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
c) l’assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell’assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
d) l’assistenza sanitaria in questione può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenendo presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia di ogni paziente interessato.

Ogni Stato membro, inoltre, sarà tenuto a dispensare i farmaci prescritti in altri Paesi membri, se autorizzati anche sul proprio territorio, salvo nei casi in cui vi siano apposite restrizioni a tutela della salute umana o fondati dubbi sulla legittimità e autenticità, il contenuto o la comprensibilità della prescrizione. Per agevolare la dispensazione, la Commissione si impegna comunque ad adottare misure che consentano al farmacista di verificare l’autenticità della prescrizione e a sviluppare sistemi di interoperabilità delle prescrizioni elettroniche.
La Commissione sosterrà inoltre gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, soprattutto nel settore delle malattie rare.
 

05 aprile 2011
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Cronache

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy