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Tribunale di Roma: esenzione dal ticket anche per gli inoccupati e non solo i disoccupati secondo il Job Acts. E gli esenti (per occupazione) raddoppiano


Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di una paziante "inoccupata" contro la decisione dell'Asl di appartenenza di non esentarla dal ticket perché quest condizione spetterebbe solo ai disoccupati. Ma il Dlgs 150/2015 parla di "condizioni di non occupazione". LA SENTENZA.

03 NOV - Secondo il Tribunale di Roma (sezione lavoro, 17 febbraio 2017) per l’esenzione dal ticket non serve essere “disoccupati”, ma basta essere “inoccupati”. E gli esenti per occupazione raddoppiano.

La decisione nasce dalla domanda di una paziente a una Asl romana di beneficare dell’esenzione in quanto inoccupata, ma al rifiuto della struttura sanitaria di provvedere nel merito perché l’esenzione spetterebbe solo ai disoccupati, la paziente si è rivolta al giudice.

La differenza è che il disoccupato è colui il quale ha perso il lavoro che stava svolgendo e si trova nella condizione descritta dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) che al comma 1 indica che “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del  lavoro”, mentre l’inoccupato è chi non ha mai lavorato e ancora non ha un lavoro.

La risposta dell’Asl è legata all’interpretazione che l’esenzione dal ticket spetti solo ai disoccupati come definiti nel Jobs Act, ma lo stesso Dlgs 150/2015, allo stesso articolo, solo al comma 7, dice che “le  norme  nazionali  o  regionali  ed  i regolamenti  comunali  che  condizionano  prestazioni  di   carattere sociale allo stato  di  disoccupazione  si  intendono  riferite  alla condizione di non occupazione”.

Una differenza non da poco visto che se i disoccupati sono circa 3-3,5 milioni, con gli inoccupati la cifra si raddoppia ad almeno 7-8 milioni.

Secondo il giudice “ciò che rileva è lo stato di non occupazione non rilevando più invece la circostanza che l'interessato abbia: in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più la precedente  distinzione tra  disoccupato   (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa ) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupa zione “.

Quindi è illegittima la norma che prevede l’esenzione solo per i disoccupati a cui fanno ancora  riferimento anche le indicazioni riportate in materia sul sito del ministero della Salute.
  


03 novembre 2017
© Riproduzione riservata
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