Tribunale di Roma: esenzione dal ticket anche per gli inoccupati e non solo i disoccupati secondo il Job Acts. E gli esenti (per occupazione) raddoppiano
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di una paziante "inoccupata" contro la decisione dell'Asl di appartenenza di non esentarla dal ticket perché quest condizione spetterebbe solo ai disoccupati. Ma il Dlgs 150/2015 parla di "condizioni di non occupazione". LA SENTENZA.
03 NOV - Secondo il Tribunale di Roma (sezione lavoro, 17 febbraio 2017) per l’esenzione dal ticket non serve essere “disoccupati”, ma basta essere “inoccupati”. E gli esenti per occupazione raddoppiano.
La decisione nasce dalla domanda di una paziente a una Asl romana di beneficare dell’esenzione in quanto inoccupata, ma al rifiuto della struttura sanitaria di provvedere nel merito perché l’esenzione spetterebbe solo ai disoccupati, la paziente si è rivolta al giudice.
La differenza è che il disoccupato è colui il quale ha perso il lavoro che stava svolgendo e si trova nella condizione descritta dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) che al comma 1 indica che “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro”, mentre l’inoccupato è chi non ha mai lavorato e ancora non ha un lavoro.
La risposta dell’Asl è legata all’interpretazione che l’esenzione dal ticket spetti solo ai disoccupati come definiti nel Jobs Act, ma lo stesso Dlgs 150/2015, allo stesso articolo, solo al comma 7, dice che “le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.
Una differenza non da poco visto che se i disoccupati sono circa 3-3,5 milioni, con gli inoccupati la cifra si raddoppia ad almeno 7-8 milioni.
Secondo il giudice “ciò che rileva è lo stato di non occupazione non rilevando più invece la circostanza che l'interessato abbia: in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa ) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupa zione “.
Quindi è illegittima la norma che prevede l’esenzione solo per i disoccupati a cui fanno ancora riferimento anche le indicazioni riportate in materia sul sito del ministero della Salute.
03 novembre 2017
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Cronache
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001
Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma
Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari
Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Joint Venture
- SICS srl
- Edizioni
Health Communication srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy