Quotidiano on line
di informazione sanitaria
13 OTTOBRE 2024
Friuli Venezia Giulia
segui quotidianosanita.it

Da Peratoner dichiarazioni inesatte e volutamente denigratorie

21 FEB - Gentile Direttore,
in risposta a quanto dichiarato dal dr. Peratoner a nome del sindacato AAROI-EMAC, con modalità francamente inattese, grossolane e volutamente denigratorie della categoria professionale dei medici dell’emergenza territoriale, rappresentata dalla FIMMG emergenza territoriale, desideriamo precisare quanto segue.
 
Come noto (evidentemente non a tutti) la figura professionale del medico dell’emergenza territoriale esiste nella forma giuridicamente attuale, ormai dal 1992 (DL 30/12/1992 n 502 e successive modificazioni); da allora nella quasi totalità delle regioni italiane mediante la presenza del medico MET si è provveduto a garantire la copertura del territorio nell’ambito del sistema 118 (automedica e medicalizzazione di ambulanza) , nelle Centrali Operative 118, e tramite accordi regionali e aziendali all’interno dei DEA di 1° e 2° livello ; il profilo giuridico (convenzione a tempo indeterminato), il percorso formativo finalizzato ad ottenere l’idoneità nazionale all’esercizio dell’attività di Emergenza Territoriale (118) in seguito al superamento del Corso Regionale di Formazione (art.22 DPR.41/91) e le competenze del medico MET sono CHIARAMENTE esplicitate al Capo V dell’accordo nazionale per la medicina generale ,accessibili a chiunque e in particolare nei seguenti articoli e commi:
- Art. 91 Generalità e campo di applicazione
- Art. 92 Individuazione e attribuzione degli incarichi
- Art. 93 Descrizione dell’attività
- ART. 95 – COMPITI DEL MEDICO

Il medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria:
a)  interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo o attrezzato secondo la vigente normativa;
b)  attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo lo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale;
c)  trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
d)  attività presso centrali operative anche nell’ambito dei dipartimenti di emergenza e o urgenza.

E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall’art. 14.

I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:
a)  collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell’incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
b)  essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
c)  svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
d)  operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.

Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi regionali compresi quelli di formazione e aggiornamento del personale sanitario.

Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono essere attribuiti compiti di formazione e aggiornamento del personale medico, sulla base di apposite determinazioni assunte nell’ambito degli accordi regionali.

Sulla base di apposita programmazione Regionale e Aziendale i medici dell’Emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali ed aziendali, a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario.
Piaccia o no al dr. Peratoner questo è  l’accordo nazionale, mai modificato, operante e cogente.

E’ applicato anche nella nostra Regione fin dal 1996, con l’attribuzione degli incarichi nelle diverse AAS a una decina di Medici MET con modalità operative diverse da AAS a AAS , certamente in misura numericamente meno impattante rispetto ad altre realtà Regionali, ma per questo non meno dignitoso, competente, organizzato. Questi professionisti operano mediamente da una ventina d’anni nel SSR, alcuni di loro proprio sotto la responsabilità diretta del dr Peratoner che li definisce “ ….completamente decontestualizzati dai dipartimenti di emergenza - urgenza e dalle centrali operative, disallineati ed avulsi da formazione, aggiornamento e percorsi condivisi nell’ambito emergenziale e non in grado di mantenere l’elevato expertise dispensabile nel trattamento delle patologie, tempo dipendenti, e negli scenari clinici complessi dell’ambito della medicina critica…..). Tali affermazioni, che paiono essere rivolte ai medici dell’emergenza territoriale del FVG ci sembrano francamente incommentabili.

Come Cittadini, prima che come Medici ,rispettiamo le opinioni di chiunque, anche quelle che non ci convincono, o che sono in evidente contrasto con la normativa regionale o nazionale, se vengono espresse e argomentate in modo civile e non con le modalità e la sostanza riportata nel comunicato del responsabile AAROI-EMAC , grossolanamente e volgarmente denigratorio, con dichiarazioni palesemente errate e offensive.

Non aggiungiamo altro se non la comunicazione che ci riserviamo la possibilità di tutelarci sotto il profilo disciplinare e legale da attacchi di tal genere.

Dottor Fernando Agrusti
Vice Segretario Regionale Fimmg FVG


21 febbraio 2020
© Riproduzione riservata

Altri articoli in QS Friuli Venezia Giulia

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy