Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 19 APRILE 2024
Friuli Venezia Giulia
segui quotidianosanita.it

Troppa disomogeneità tra regioni sul “domicilio sanitario”

21 OTT - Gentile Direttore,
penso sia necessaria una revisione dei requisiti per il domicilio sanitario che tenga conto della realtà attuale di mobilità effettiva delle persone e migliori la trasparenza sulle dichiarazioni di residenza.
L’iscrizione anagrafica nel luogo di effettiva dimora abituale e il conseguente status di residenza non è una semplice facoltà, ma un preciso obbligo di ogni cittadino regolamentato da specifiche normative, in quanto comporta il godimento effettivo di altri diritti e l’obbligo di doveri fiscali.
 
Infatti la legge 328/2000 stabilisce che sia il Comune di residenza a farsi carico degli oneri di assistenza sociale in caso di bisogno e il D.Lgs 229/99 attribuisce al Distretto Sanitario di residenza l’onere di garantire i LEA ai residenti.
 
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e da quello soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
 
La residenza effettiva accertata prevale su quella anagrafica dichiarata. Le dichiarazioni anagrafiche di residenza devono essere rese all’’ufficiale di anagrafe comunale entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti e le false dichiarazioni hanno rilevanza penale.
 
Il diritto alla libera scelta di circolazione e dimora tutelato dall’art.16 della Costituzione non è dunque messo in discussione dal dovere di ogni cittadino di adempiere coerentemente e in buona fede agli obblighi di legge conseguenti alla scelta effettuata di stabilire una dimora abituale “effettiva” ricorrendo all’iscrizione all’anagrafe civile e poi all’anagrafe sanitaria per il rilascio della tessera sanitaria.
 
La Circ. Min. Interno n. 21/2001 afferma che la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo invece che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione e che l’ufficiale dell’anagrafe provveda ad attivare le verifiche attraverso la polizia municipale. Il DPR n.126/2015 attribuisce al Prefetto la vigilanza sugli adempimenti anagrafici da parte dei Comuni.
 
E poi c’è il domicilio sanitario. Per chi soggiorna in Italia almeno tre mesi fuori del comune di residenza per motivi documentati di studio, lavoro e cura della salute esiste la possibilità di richiedere all’anagrafe sanitaria del Distretto "il domicilio sanitario" temporaneo.
 
Il domicilio sanitario consente di mantenere l'originaria residenza ed ottenere comunque una tessera sanitaria col domicilio effettivo per usufruire dell’assistenza e della scelta di un medico di medicina generale nell'ambito territoriale del domicilio temporaneo, con cancellazione dall’anagrafe sanitaria dell’ASL di provenienza.
 
La Circolare Ministeriale del 1984 prevede la concessione del domicilio sanitario in presenza di uno dei seguenti requisiti: servizio militare in missione con familiari conviventi, lavoratori dipendenti pubblici e privati in missione con familiari conviventi, lavoratori stagionali per periodi superiori a 3 mesi, insegnanti in missione per oltre 3 mesi, studenti e religiosi assenti in trasferta per motivi di studio; detenuti; soggiornanti per oltre 3 mesi per motivi di cura certificati da un medico specialista dell'Asl.
 
La richiesta di domicilio sanitario può essere rinnovata annualmente in presenza dei requisiti. Non è invece previsto il domicilio sanitario per il trasferimento temporaneo di anziani fragili presso la residenza dei figli.
 
Il cittadino non residente in caso di bisogno in regione diversa da quella di residenza può comunque accedere alle cure urgenti fornite dal SSN e ad un medico curante per visite occasionali previste.
 
Le differenti applicazioni della normativa attuale sul domicilio sanitario nelle varie realtà regionali e aziendali per persone che non intendono cambiare residenza sebbene diversa dalla dimora abituale, di per sé spiegano la necessità di una revisione adeguata della regolamentazione per garantire assistenza nella piena legalità.
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario ASFO, Pordenone

21 ottobre 2021
© Riproduzione riservata

Altri articoli in QS Friuli Venezia Giulia

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy