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Cosa prevedono le linee guida dell’Agcm per il contrasto della ludopatia


22 LUG - Le linee guida dell'Authority per le comunicazioni si pongono in attuazione dell’art. 9 del Decreto Dignità, dove è stato inserito il divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e tutte le altre forme di comunicazioni a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincita in denaro.
 
La ratio di questo divieto è da individuarsi nel contrasto alla ludopatia e nel rafforzamento della tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani). In quest’ottica le linee guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione soggettivo, oggettivo e temporale dell’art. 9 sopracitato.
 
Ambito di applicazione oggettivo
Il Decreto Dignità vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro.
 
Oltre alle tradizionali forme di pubblicità, vanno considerate comunicazioni commerciali vietate, a titolo esemplificativo:
- il product placement;
- la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco;
- l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati;
- le manifestazioni a premio come definite e qualificate dal d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430;
- la pubblicità redazionale;
- la pubblicità, diretta e indiretta, effettuata dagli “influencer”.
 
Non rientrano invece nel divieto di cui all’art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo se strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio o domini di siti online). Allo stesso modo, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale.
 
"In particolare - si spiega nelle linee guida - non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale. Non configurano pubblicità le informazioni, rilasciate su richiesta del cliente - se strettamente pertinenti a quanto richiesto dal cliente e funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli - in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, ovvero sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi".
 
Anche i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità, "purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza di cui al comma precedente (a titolo esemplificativo, i c.d. 'spazi quote' ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker)".
 
 
E ancora, "esulano dall’ambito di applicazione del divieto i c.d. servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (es. Apple Store, Google Play) che consentano all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente, una volta che quest’ultimo abbia già inserito la specifica query relativa al gioco a pagamento nel motore di ricerca o nel marketplace", aggiunge l'Agcm.
 
Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento.
 
Infine, la pubblicità ed ogni altra forma di comunicazione commerciale relativa ad eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento che si svolgano all’interno di Casinò o di sale da gioco è consentita solo qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta, del gioco a pagamento. 
 
Ambito di applicazione temporale
Il divieto di pubblicità di cui all’art. 9, comma 1 è entrato in vigore il 14 luglio 2018. Ma, si spiega nelle linee guida, restano esclusi dall’ambito di applicazione del divieto i contratti di pubblicità stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del decreto sino ad un anno dall’entrata in vigore dello stesso. Dal 1° gennaio 2019, il divieto di cui all’art. 9 si applica anche alle sponsorizzazioni, ferma restando la salvezza dei contratti in corso di esecuzione al 14 luglio 2019, analogamente a quanto è previsto per i contratti di pubblicità dal comma 5 dell’art. 9.
 
Esclusioni
Esulano dal divieto di pubblicità:
- le comunicazioni commerciali business to business, ivi incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata;
- l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore;
- le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, quali per esempio le campagne informative sui giochi vietati in senso assoluto e su quelli ammessi ma proibiti per i minori, sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati “problematici”, sui valori legati al gioco legale, di informativa sul gioco legale, sui rischi dell’usura connessi al gioco patologico, l’attivazione di corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco, la predisposizione di cautele nei confronti del giocatore problematico (ad esempio attraverso la creazione di piattaforme online dedicate agli utenti al fine di offrire un aiuto nel caso di gioco compulsivo), senza esposizione del marchio o del logo;
- le comunicazioni “cause related marketing”, effettuata sotto forma di citazione del concessionario quale finanziatore di un determinato progetto o iniziativa di carattere sociale e benefico, senza esposizione del marchio o del logo;
- l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore;
- la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista.

22 luglio 2019
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