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Decreto Pnrr. Via libera con fiducia anche al Senato. Ecco tutte le norme di interesse per la sanità


Tra le novità quella che, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi Ecm dell’ultimo triennio. Poi per Aifa restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr) fino al 28 febbraio 2022. Aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri dovrà essere effettuato entro non oltre due mesi per i farmaci per la cura delle malattie rare. Stanziati 700 mila euro per nuove misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della missione 6 del Pnrr. IL TESTO

23 DIC - Il Senato ha accordato la fiducia al Governo, con 229 voti favorevoli e 28 contrari, il Decreto recante recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento ora è legge. Restano dunque confermate tutte le novità per la sanità già apportate dalla Camera. Tra le più rilevanti troviamo che, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio.
 
Arrivano poi le proroghe per la Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco. E ancora, ridotti i termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare e stanziati 700 mila euro per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 
Più nel dettaglio, l'articolo 38 stabilisce che nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco, finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del Pnrr, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr).
 
 
L'articolo 38-bis spiega che per il personale sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge "Gelli" sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione.
 
L'articolo 38-ter reca ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilisce che il Ministro della salute può promuovere e stipulare appositi contratti istituzionali di sviluppo oltre a coordinarne la successiva attuazione.
 
L'articolo 38-quater prevede una riduzione dei termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare. L'aggiornamento almeno semestrale dei prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte
di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, dovrà essere effettuato entro non oltre due mesi per i farmaci per la cura delle malattie rare.
 
L'articolo 38-quinquies introduce misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro della salute dovranno essere definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei progetti proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei predetti progetti. A tal fine si stanziano 700 mila euro.

23 dicembre 2021
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