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Covid. Niente quarantena precauzionale per chi ha fatto la terza dose o la seconda entro 4 mesi. Esteso uso del super Green pass. Il Cdm approva nuovo decreto per fermare Omicron


La misura riguarda chi è asintomatico e in ogni caso dovrà fare un test dopo 5 giorni dal contatto stretto con un positivo. Tra le altre decisioni anche l’estensione dal 10 gennaio del super Green pass per l’accesso ai mezzi di trasporto, piscine, hotel, sagre, fiere, ristorazione all’aperto, congressi, sci, centri culturali. Stabilita anche la riduzione delle capienze: massimo 50% per gli impianti all’aperto e massimo al 35% per quelli al chiuso. Intesa su prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. IL TESTO IN GAZZETTA

29 DIC - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
 
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
 
Green Pass Rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere
- centri congressi
- servizi di ristorazione all’aperto
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
 - piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
 
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
 
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
 
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
 
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
 
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
 
Prezzi calmierati per mascherine Ffp2. Il decreto delega al Commissario straordinario Figliuolo di definire, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a
prezzi contenuti.

29 dicembre 2021
© Riproduzione riservata
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