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Sanità digitale. Ecco le novità nel Decreto Sviluppo Bis


Carta di identità e tessera sanitaria in uno, ricetta digitale, fascicolo sanitario elettronico e trasmissione telematica dei certifica di malattia, sistemi di sorveglianza su tumori, altre patologie e di impianti protesici. Ecco gli interventi per la sanità contenuti nel Decreto Sviluppo Bis.

19 SET - L’agenda digitale del Governo è quasi pronta. Il testo dovrebbe infatti arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute, ma al di là di alcune limature, i provvedimenti, almeno per quanto riguarda la sanità, dovrebbero rimanere quelli già definiti nella bozza del 14 settembre diffusa da Leggi Oggi.

In particolare, per la sanità i capitoli riguardano carta di identità e tessera sanitaria in un unico documento, ricetta digitale, fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza in sanità, trasmissione telematica dei certifica di malattia, comunicazione di nascita e morte per via telematica, digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi.

Ecco la sintesi delle misure per la sanità digitale contenute nel Decreto Sviluppo bis.

Documento digitale unificato (carta di identità elettronica e tessera sanitaria). Art. 2
Dovranno essere disposte anche le modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con i ministri dell’Economia, della Pubblica Amministrazione, con il ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il ministro della Salute.

Comunicazioni di nascita e morte in via telematica. Art. 9
La comunicazione di nascita è inviata per via telematica all’Anagrafe nazionale della popolazione residente direttamente dalla struttura competente alla quale si rivolge l’interessato e dalla stessa inoltrata immediatamente in modalità telematica alle altre amministrazioni competenti.
Il certificato di morte rilasciato dal medico necroscopo o altro delegato sanitario è trasmesso dal medesimo per via telematica direttamente all’Istituto nazionale per la previdenza sociale e da questo inoltrato immediatamente, in modalità telematica, alle amministrazioni competenti.
L’interessato potrà in ogni caso richiedere copia cartacea della comunicazione inviata in modalità telematica.

Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi e riuso dei programmi informatici. Art. 12
Lo svolgimento di procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici, le pubbliche amministrazioni possono, anche mediante la sottoscrizione di accordi, concordare le condizioni tecniche necessarie per la prestazione dei servizi di migrazione e attivazione dei programmi oggetto di riuso”.
L'Osservatorio dei contratti pubblici provvede alla pubblicazione sul sito internet dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi.

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico. Art. 13
A decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è prevista la trasmissione telematica in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico. Le disposizioni non sia applicano per le certificazioni rilasciate dai medici delle forze armate e dei corpi armati dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi previsti dalla legge è inviata per via telematica direttamente all’Inps dal medico curante del Ssn o medico convenzione o con esso convenzionato. L’Inps provvede poi a inoltrare il certificato al datore di lavoro interessato.

Fascicolo sanitario elettronico. Art. 23
Il FSE è istituito dalle Regioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti in rapporto convenzionale che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE per le altre finalità previste sono perseguite dalle Regioni, dal ministero del Lavoro e dal ministero della Salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel Fse, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati da definire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
Le regole saranno definite con decreto del ministro della Salute e del ministro delegato per l’Innovazione tecnologica, di concerto con i ministri per la PA e dell’Economia, sentita la Conferenza Stato Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento dovrà definire i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
La cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

I sistemi di sorveglianza nel settore sanitario: Art. 23
I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono istituiti - ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria , verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni e acquisito il parere del Garante della privacy. L’attività di tenuta e aggiornamento dei registri è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Ssn.
Le regioni possono istituire con propria legge altri registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale.
Entro 18 mesi dovranno essere individuati i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
I contenuti del regolamento dovranno in ogni caso conformarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità.
Per l’attuazione delle disposizioni le Regioni possono realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Prescrizione medica digitale. Art. 24
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le Regioni provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015.
Dal 1° gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale.
L’inosservanza da parte dei medici dell’obbligo di rilasciare le prescrizioni esclusivamente in formato elettronico sarà punita con l’applicazione di quanto già previsto dall’articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tracciabilità delle confezioni di farmaci a carico del Ssn. Art 24
Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Ssn basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del Ssn, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto “Tessera sanitaria” (articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269) e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del ministero della Salute.

Cartella clinica digitale. Art 25
A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.

Armonizzazione dei sistemi contabili delle aziende sanitarie. Art. 26
Le Regioni adottano provvedimenti finalizzati ad accelerare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, dei bilanci e della gestione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere.
Il processo privilegia l’adozione di procedure organizzative standard e di sistemi informativi unificati fra più aziende, nonché la gestione in tempo reale delle informazioni relative ai sistemi contabili dei bilanci e della gestione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere, con progressivo abbattimento dei costi di conduzione dei sistemi informativi e dei processi organizzativi preesistenti.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa della Conferenza Stato Regioni, sono individuati i criteri, le modalità e i tempi di attuazione a cui le aziende sanitarie e ospedaliere dovranno attenersi per garantire l’accelerazione del processo in atto e il corretto flusso di informazioni in tempo reale verso le regioni.
 

19 settembre 2012
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