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Manovra. Via libera della Camera e ora tocca al Senato. Fondo sanitario a 128,211 miliardi e 650 milioni per acquisto di farmaci e vaccini Covid. Ecco tutte le misure per la sanità


Il Fondo sanitario nazionale crescerà di 2,150 miliardi nel 2023 che si aggiungono ai 2 in più già stanziati dalla manovra del precedente Governo. Una buona parte di questo ulteriore incremento, per la precisione 1,4 miliardi, verrà però destinato a far fronte all'aumento del caro energia. Ci sono poi 200 milioni per incrementare a partire dal 2024 l’indennità per il personale dei pronto soccorso. Alle farmacie verrà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva di 150 milioni per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Prolungato il bonus psicologo e incrementate le borse per la medicina generale. IL TESTO

24 DIC -

La Camera ha approvato questa mattina il ddl BIlancio con 197 sì e 129 no. Il testo passa ora al Senato per il via libera definitivo atteso entro la fine dell'anno.

Molte le misure per la sanità. Il Fondo sanitario nazionale crescerà di ulteriori 2,150 miliardi nel 2023 che si aggiungono ai 2 in più già stanziati dalla manovra del precedente Governo, facendo così salire il Fondo a 128,211 miliardi, pari a 4,150 miliardi in più rispetto al 2022.

Una buona parte di questo ulteriore incremento, per la precisione 1,4 miliardi, verrà però destinato a far fronte all'aumento del caro energia e al riparto di queste risorse potranno partecipare anche le Regioni e Province autonome.

Viene inoltre incrementato di 650 milioni di euro per il 2023 il fondo presso il Ministero della Salute destinato all'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid.

Previsti poi ulteriori 2.300 milioni di euro per l’anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

L’incremento del Fondo sanitario nazionale



Ci sono poi 200 milioni per incrementare a partire dal 2024 l’indennità per il personale dei pronto soccorso (il fondo era di 90 mln e fu creato dallo scorso Governo).

Stanziati poi 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 che verranno utilizzati per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza.

Nel testo spazio anche per le farmacie cui è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro su base annua. La misura era stata già attuata in via sperimentale dal 2021.

Sale dall'80 al 90% la quota che il Mef potrà anticipare all'università per la retribuzione degli specializzandi.

Presenti, infine, il potenziamento delle cure palliative, il prolungamento anche per i prossimi anni del bonus psicologo, l'incremento delle risorse per il finanziamento delle borse di specializzazione in medicina generale, la stabilizzazione a tutto il 2023 del personale sanitario e socio-sanitario assunto durante il periodo dell'emergenza pandemica e nuovi fondi per le vittime dell'amianto e malati di mesotelioma.

Queste tutte le misure di interesse sanitario.

Comma 62-bis
le Regioni dovranno presentare entro il 30 gennaio di ogni anno un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere entro il 2028 il 90% della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad Agenas che lo realizza con cadenza semestrale. La presentazione e attuazione del piano costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Ssn a carico dello Stato.

Comma 128-quater alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell’accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, riconosce alla Regione siciliana l’importo di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

Comma 227-bis l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale elevata al 17 per cento della rendita in godimento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso elevato a 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

Comma 234-septies per i lavoratori affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso diversa mansione, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Comma 257-bis il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene incrementato di 4 milioni per il 2023 e 6 milioni a decorrere dal 2024 da destinare al potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

Comma 257-ter il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza viene incrementato di 1.850.000 euro per il 2023.

Comma 258-quinquiesdecies autorizza la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.

Comma 264-ter in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il fondo da 120 milioni di euro istituito in favore degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2023.

Comma 288-bis viene istituito un fondo per il ristoro delle aziende bufaline colpite a seguito della diffusione della brucellosi e tubercolosi, presso il ministero dell’Agricoltura, pari a 2 milioni per il 2023.

Comma 334-bis estende al 2027 il vigente finanziamento di 35 milioni di euro previsti fino al 2024 per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

Comma 343-bis incremento delle risorse di cui all’art. 7 della legge n.362 del 14 ottobre 1999 finalizzate a Mef colmare le differenze retributive determinatesi tra il personale sanitario e non sanitario in servizio presso il Ministero della salute.

Commi 344-quater-quinquies-sexies per provvedere a interventi strutturali di manutenzione dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende delle aziende ospedaliere nei territori delle province di Latina e Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Commi 336 e 337 ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 336, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Comma 337-bis si proroga al 31 dicembre 2024 la stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario assunto durante l'emergenza pandemica.

Comma 338 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”, in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Comma 338-bis al ministero della Salute si istituirà un fondo con dotazione pari a 500 mila euro per il 2023 e 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Comma 338-ter al fine di dare attuazione alla linea progettuale prevista nell’ambito del Pnrr, per consentire un miglioramento dell’efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, viene autorizzata una spesa di 250 mila euro per il 2023, e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli Irccs della rete oncologica del ministero della Salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali Car-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli Irccs della rete cardiovascolare del ministero della Salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Commi da 339 a 341 al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Commi 342 e 343 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l’anno 2023, 2.300 milioni di euro per l’anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Per l’anno 2023, una quota dell’incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid.

Comma 343-ter viene prorogato il bonus psicologo il cui contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona. Il limite complessivo, nel 2023 si dimezza rispetto all’anno in corso e scende da 10 a 5 milioni, per poi risalire a 8 milioni di euro a decorrere dal 2022.

343-quater lo stanziamento del Fondo per i test next-generation sequencing viene incrementato di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L’incremento del fondo è finalizzato al potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

Commi 343-quinquies e 343-sexies in considerazioni dei maggiori costi determinati dal Covid e dall’incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate del payback 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva potranno essere utilizzate dalle Regioni per l’equilibrio del settore sanitario dell’anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno nazionale standard dell’anno di cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback del 2021, queste disposizioni si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 344 per il trattamento economico degli specializzandi, all’articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “in misura non superiore all’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al 90 per cento”;

b) dopo le parole “nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.”.

Commi 344-bis e 344 ter per l’anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Comma 359-vicies quater per attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specialistica, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Comma 491-ter l’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007 si interpreta nel senso che l’anticipazione di liquidità a favore di Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento.



24 dicembre 2022
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