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Milleproroghe. Anaao rivendica “sei” successi: dagli incarichi agli specializzandi alla bocciatura della pensione a 72 anni per i medici e i dirigenti sanitari del Ssn


L’Anaao ha fatto “sei volte centro”. Sono state infatti accolte le richieste Anaao sugli incarichi di lavoro autonomo agli specializzandi, sull’Ecm, sul decreto Calabria, per la stabilizzazione del personale, le liste d’attesa e per la bocciatura dell'emendamento che proponeva l’estensione dell’età pensionabile a 72 anni anche per i medici e i dirigenti sanitari dipendenti del Ssn

24 FEB -

La Camera ha approvato ieri il disegno di legge n. 888 di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi senza apportare modifiche al testo approvato in prima lettura al Senato. Al momento in cui si scrive si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto al testo del decreto legge in entrata al Parlamento che prevedeva tra le altre misure all’articolo 4 (articolo dedicato alle misure di proroga dei termini in materia di sanità), la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni che cosentono alle Aziende e agli Enti del SSN di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina abilitati all’esercizio della professione medica, e disposizioni in materia di formazione continua, il testo approvato definitivamente contiene numerose novità.

L’Anaao ha fatto “sei volte centro”. Sono state infatti accolte le richieste Anaao su specializzandi, Ecm, decreto Calabria, stabilizzazione del personale, liste d’attesa e bocciata l’estensione dell’età pensionabile, che vediamo di seguito:

Incarichi Specializzandi. Con una modifica alla legge di bilancio per il 2022 si consente anche per il 2023 agli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Le innovazioni introdotte dalla disposizione in esame, consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l'anno 2023, estendendo la prorogabilità degli incarichi già conferiti fino al 31 dicembre 2023. Tale facoltà è subordinata al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Decreto Calabria. Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’assunzione con contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, degli specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria separata, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica (decreto Calabria). Tale facoltà ricordiamo è consentita alle Aziende ed Enti del SSN, nonché alle strutture private accreditate, appartenenti alla rete formativa (articolo 4bis).

Stabilizzazione personale. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

Sono stati prorogati i requisiti necessari per la stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del SSN, ovvero personale che ha maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Queste disposizioni si applicano previo eslpletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano del fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non sanitario sociosaniario e amministrativo reclutato dagli enti del SSN anche con contratto flessibile.

ECM. Viene modificata la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023. Si specifica che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Liste d’attesa. Prorogate al 31 dicembre 2023 le misure contenute nel decreto Agosto e succesive modificazioni in tema di liste d’attesa. In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, queste potranno rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, parte dei 500 milioni stanziati nella legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2022 (ovvero, tra le altre misure, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive). Le Regioni potranno continuare ad integrare gli acquisti delle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, utilizzando una quota non superiore allo 0.3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.

In pensione a 72 anni solo i medici convenzionati. E’ stata introdotta la possibilità fino al 31 dicembre 2026 per il personale medico convenzionato con il SSN di essere trattenuto in servizio fino a 72 anni a richiesta dell’interessato in deroga ai limiti previsti dall disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Mentre non è stata accolta la proposta di allungare l’età pensionabile anche ai medici e ai dirigenti sanitari dipendenti, proposta da noi fortemente osteggiata.


A cura di Anaao Assomed



24 febbraio 2023
© Riproduzione riservata

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