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La maternità surrogata e il “reato universale”: quando la politica cede allo slogan

di Giovanni Rodriquez

Il Ddl presentato da FdI punta a rendere universalmente perseguibile chiunque ricorra alla maternità surrogata tout court, senza porre alcuna distinzione tra le finalità solidaristiche e commerciali. Inoltre, verrebbe meno il necessario requisito della doppia incriminazione nel caso in cui la maternità surrogata venga posta in essere in ordinamenti in cui tale pratica è lecita e oggetto di specifica disciplina. Si punta a quindi a rendere strumentalmente "universale" un reato non percepito in quanto tale dalla comunità internazionale

24 MAR -

È stato incardinato in questi giorni in commissione Giustizia alla Camera un disegno di legge di Fratelli d'Italia con il quale si interviene sulla legge 40/2004 puntando a dar diventare la maternità surrogata un "reato universale" punibile in quanto tale anche se commesso all'estero da cittadini italiani. Le pene previste vanno dalla reclusione dai tre mesi ai due anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro.

Questo perché, come spiegato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, "le pratiche della surrogazione di maternità costituiscono un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche, che sono trattati alla stregua di merci. Ciononostante il ricorso a queste pratiche è in vertiginoso aumento e la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business".

Da qui il ricorso all'articolo 7 del codice penale con il quale si "stabilisce espressamente la punibilità per taluni reati anche se commessi all’estero, prevedendo una riserva di legge in materia, in forza della quale la presente proposta di legge interviene proprio sulla legge n. 40 del 2004, introducendo la punibilità del reato anche quando lo stesso sia stato commesso in un Paese straniero".

A questo punto si aprono due problematiche: innanzitutto il voler rendere universalmente perseguibile chiunque ricorra alla maternità surrogata tout court, senza porre alcuna distinzione tra le finalità solidaristiche e commerciali. Se il timore, più che comprensibile, è la creazione di un 'mercato' dei bambini e lo sfruttamento delle donne, perché allora non disciplinare anche in Italia la maternità surrogata ponendo tutti i paletti del caso già previsti, ad esempio, dalla stessa legge 40/2004 sulla fecondazione eterologa? Così come viene specificato che "non potrà essere esistere una retribuzione economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti", si potrebbe allo stesso modo normare la maternità surrogata mantenendo gli stessi vincoli ed evitando ogni deriva 'economicistica' della pratica, mantenendo quindi possibile solo la sua finalità solidaristica.

L'altro problema è invece di tipo giuridico. È infatti impossibile rendere universalmente perseguibile chiunque realizzi, organizzi o pubblicizzi la

surrogazione di maternità ai sensi dell'articolo 7 del codice penale dal momento che in molti Paesi tale pratica è legale e oggetto di specifica e puntuale normativa. Inoltre, va considerato il fatto che, sulla base dell'articolo 9 del codice penale riguardante il delitto comune commesso all’estero da cittadino italiano, si prevede che quest’ultimo si soggetto alla giurisdizione italiana se il fatto commesso all’estero è punito dalla legge italiana con la pena dell’ergastolo o con la reclusione nel minimo non inferiore a tre anni. La pena minima per la maternità surrogata in Italia è però di due anni di reclusione, a questo punto la condanna potrebbe aver luogo solo dietro specifica richiesta da parte del Ministro della Giustizia.

Quindi abbiamo, da un lato la mancanza del requisito della doppia incriminazione nel caso in cui la maternità surrogata venga posta in essere in ordinamenti in cui tale pratica è lecita e oggetto di specifica disciplina; dall’altro, si renderebbe necessario un intervento da parte del ministero della Giustizia mai registratosi in Italia da quando è entrata in vigore la legge 40/2004. Non solo quindi a livello internazionale sarebbe violato il principio della doppia incriminazione, ma anche a livello nazionale dobbiamo sottolineare come la giurisprudenza si sia già espressa chiaramente su questo escludendo la sua punibilità della maternità surrogata eterologa all'estero (Cassazione n. 31409 del 13 ottobre 2020).

La norma sembra dunque voler estendere in modo strumentale la giurisdizione italiana ad un reato che di fatto non è universale semplicemente perché non percepito in quanto tale dalla comunità internazionale. Il valore giuridico del provvedimento sarebbe dunque nullo nella pratica, ma utile solo ad essere utilizzato come slogan a fini politici.

Giovanni Rodriquez



24 marzo 2023
© Riproduzione riservata

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