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Diabete di tipo 1 e celiachia. Alla Camera la proposta di legge per avvio di campagna di screening

di G.R.

Verrà avviato un programma di diagnosi tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie. IL TESTO

23 MAG -

Sbarca in aula alla Camera la proposta di legge che punta a definire un programma di salute pubblica di diagnosi tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie.

Il testo si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'emanazione di decreto del Ministro della salute che detti i criteri per l'adozione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia (tale inciso è stato inserito nel corso dell'esame referente) di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica, da avviare a decorrere dall'anno 2024 (così precisato in sede referente) per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, finalizzato al prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che ottenere diagnosi precoci della celiachia.

Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere (comma 1). Il comma 2, modificato in sede referente, dispone che, per l'attuazione del programma pluriennale, sia autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Si prevede inoltre l'istituzione (articolo 2) di un Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1, presso il Ministero della salute, composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;
b) due rappresentati dell'Istituto superiore di sanità;
c) cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete tipo 1;
d) due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete tipo 1.

Il comma 2 prevede che i membri dell'Osservatorio durino in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'Osservatorio (comma 3) studia ed elabora le risultanze dello screening di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio è prevista la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione del presente articolo si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di screening sopra indicato. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2024.

L'articolo 4, modificato in sede referente, detta le disposizioni finanziarie prevedendo che il Fondo di cui all'articolo 1 sia rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione elle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mef per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il comma 2 autorizza il Mef ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Giovanni Rodriquez



23 maggio 2023
© Riproduzione riservata
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