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Medicina difensiva. La XII commissione della Camera approva risoluzione unitaria per migliorare la sicurezza delle cure


Dare piena attuazione alla legge Gelli varando i decreti attutativi ancora mancanti; realizzare un piano d'azione nazionale sulla sicurezza delle cure; mappare la presenza delle unità di rischio clinico nelle strutture sanitarie italiane pubbliche e private. E poi ancora attenzione alla formazione sul tema. Questi solo alcuni dei 24 punti sui quali la risoluzione unitaria impegna il governo su questa tematica. LA RISOLUZIONE

11 APR -

Un piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti; migliorare il coordinamento, lo sviluppo e la condivisione di linee guida, buone pratiche clinico assistenziali, buone pratiche per la sicurezza; dare piena applicazione alla legge Gelli approvando tutti i relativi decreti attuativi; verificare se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico; documentare se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Questi sono solo alcuni dei punti sui quali una risoluzione unitaria in tema di medicina difensiva e rischio clinico, approvata ieri dalla commissione Affari sociali della Camera, impegna il governo.

Il testo bipartisan approvato, più di preciso, impegna l'esecutivo sui seguenti 24 punti:
1)
a realizzare, in conformità al Piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 dell'OMS, il piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti, allineando alle indicazioni dell'OMS gli strumenti strategici esistenti, per migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;


2) a misurare, implementare e diffondere la cultura sulla sicurezza del paziente e l'apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente;

3) a rivedere l'efficacia delle attuali attività relative alla sicurezza del paziente, anche sperimentando nuove soluzioni, tenendo conto dello sviluppo della sanità digitale e coinvolgendo tutti gli attori/stakeholders nello sviluppo di una strategia della sicurezza integrata a livello di sistema;

4) a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, anche favorendo l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, anche a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi non del tutto adeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

5) ad assumere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017 adottando i relativi decreti attuativi;

6) a valutare l'opportunità di porre in essere procedure di comparazione tra l'ordinamento italiano e quello di altri Paesi al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento elementi migliorativi;

7) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico deputate a prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia, e se tutte abbiano predisposto la prescritta relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

8) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, se svolgano tutti i compiti prescritti e, in particolare, nella raccolta dei dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso;

9) a superare l'eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi e alla cultura della qualità e sicurezza, attraverso un'adesione uniforme delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche erogando risorse adeguate alla tematica specifica;

10) ad effettuare, con cadenza periodica, il monitoraggio sulla formazione in tema di sicurezza e gestione del rischio clinico in ambito regionale e universitario, promuovendo, con il Ministero dell'università e della ricerca, percorsi formativi nell'ambito dei tirocini dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia;

11) a provvedere alla pubblicazione del report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, dando evidenza dei dati relativi alle denunce di sinistri e degli eventi sentinella e a rendere permanentemente pubblici i dati attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), al fine di consentire la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, di migliorare la gestione del contenzioso e di consentire a tutta la collettività di conoscere la sinistrosità delle aziende sanitarie;

12) al fine di fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, a condurre le opportune verifiche sulle linee guida emanate o da emanare affinché sia accertato che gli estensori siano privi di conflitti di interessi e che non abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

13) a dare sollecita e concreta attuazione alla legge 31 maggio 2022, n. 62, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «Sunshine Act»;

14) a promuovere, nel contesto del rischio clinico, la formazione degli operatori alla comunicazione efficace al fine di umanizzare la relazione tra i sanitari e il paziente e suoi familiari renderla parte della cura, riducendo il contenzioso medico-legale e rischio di aggressività;

15) ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere l'adozione nei singoli reparti di protocolli in materia di formazione dei professionisti e informazione ai pazienti sull'appropriatezza di esami diagnostici e terapie;

16) ad assicurare la partecipazione attiva delle associazioni riconosciute di cittadini e pazienti;

17) a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, il suo impatto sulle liste d'attesa, sull'accessibilità alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e a stimare i potenziali danni per i pazienti collegati a tali prestazioni non necessarie;

18) a valutare l'opportunità di introdurre ogni iniziativa utile, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario;

19) a valutare ogni iniziativa utile a ridurre le problematiche connesse alla medicina difensiva, senza aumentare i rischi per i pazienti e senza intaccare il diritto ad un giusto risarcimento in caso di colpa medica;

20) ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a bilanciare l'esigenza di salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie e ingiuste con la necessità di tutelare i diritti dei pazienti che si ritengano danneggiati da episodi di negligenza medica;

21) ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere la concreta attivazione, laddove necessario, e il funzionamento della struttura di risk management già prevista dalla legge n. 24 del 2017;

22) a procedere, per quanto di competenza, alla modifica e all'omogeneizzazione delle linee guida cliniche, facendo riferimento in particolare all'Istituto superiore di sanità (posto che attualmente risulta che ne esistano un centinaio prodotte dalle società scientifiche accreditate);

23) a rendere operativo il protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale forense, il Consiglio superiore della magistratura e la FNOMCeO per quel che riguarda la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici, redigendo al riguardo linee guida coerenti con la legge n. 24 del 2017;

24) a predisporre iniziative volte a garantire all'interno del Servizio sanitario nazionale le disposizioni previste nella Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002, volta a garantire un alto livello di protezione della salute umana assicurando l'elevata qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in Europa.



11 aprile 2024
© Riproduzione riservata
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