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Fornitura dispositivi e presìdi per il diabete in Sicilia. Ministero Salute: “La vigilanza spetta ad Anac”


Sulle gare per le forniture, "il Ministro per la pubblica amministrazione ha ritenuto opportuno precisare che, considerato che la vigilanza sull'affidamento dei contratti pubblici è attribuita all'Anac, non sussistono i presupposti per una verifica da parte dell'Ispettorato della Funzione pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

12 SET -

Riguardo le gare per la fornitura di dispositivi e presìdi ad alta tecnologia per la terapia del diabete insulino-dipendente in Sicilia, il ministero della Salute fa sapere che "non sussistono profili di competenza per il ministero sulle singole gare". Inoltre, il Ministro per la pubblica amministrazione ha ritenuto opportuno precisare che, "considerato che la vigilanza sull'affidamento dei contratti pubblici è attribuita all'Anac, non sussistono i presupposti per una verifica da parte dell'Ispettorato della Funzione pubblica".

A spiegarlo è stato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ieri in commissione Affari Sociali alla Camera all'interrogazione sul tema presentata da Davide Faraone (IV).

Di seguito la risposta integrale del sottosegretario.

"Ringrazio l'Onorevole interrogante per la problematica segnalata e, nel far presente che sull'espletamento delle singole gare non sussistono profili di competenza del Ministero che rappresento, devo ricordare che, con decreto ministeriale 10 agosto 2018, è stato adottato il Documento d'indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici, che sostanzialmente supporta gli enti del Servizio Sanitario Nazionale nella predisposizione di detti capitolati, mettendo a disposizione lo strumento della Banca dati nazionale dei dispositivi medici, che consente anche il monitoraggio dei consumi e della spesa.

Ferma restando la suddetta iniziativa ministeriale, con riferimento alla regolarità della procedura di gara oggetto dell'interrogazione, riferisco gli elementi che ho acquisito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Nello specifico, a fronte della richiesta di informazioni, la Regione Siciliana ha comunicato che la gara indetta dalla ASP di Palermo costituisce un Accordo Quadro, al pari di quello in scadenza predisposto nelle more della Gara che la Centrale Unica di Committenza (CUC) dovrebbe predisporre.
Più nel dettaglio, tale procedura è stata avviata nelle more della definizione di un'apposita gara per l'acquisizione dei microinfusori e dei dispositivi e presidi per la terapia insulino-dipendente da parte della Centrale Unica di Committenza.
Risulta agli atti che l'Asp di Palermo abbia chiesto il 2 agosto 2023 informazioni alla CUC in ordine allo stato dell'arte della procedura di gara e che quest'ultima abbia riscontrato la richiesta segnalando l'impossibilità di poter prevedere al momento la presumibile tempistica per la definizione della stessa.

La CUC ha pertanto autorizzato l'ASP ad attivare una autonoma procedura di gara, con riserva di risoluzione anticipata qualora subentri, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'affidamento della fornitura di che trattasi da parte della CUC stessa.
Con riferimento, invece, alla lamentata assenza delle necessarie consultazioni, pareri e proposte da parte dei medici diabetologi ed endocrinologi l'ASP ha fatto presente che il capitolato in questione è stato elaborato prevedendo l'inserimento di tutti i dispositivi presenti ad oggi sul mercato, previa consultazione degli operatori economici, i quali non hanno sollevato alcun rilievo in ordine alla descrizione tecnici dei lotti in gara.
Riferisce inoltre l'ASP che il capitolato prevede anche eventuali aggiornamenti tecnologici e che l'indizione della nuova procedura di gara è articolata in sette lotti, in modo da assicurare l'approvvigionamento di tutti i dispositivi e presidi per la terapia insulino-dipendente ottimali e adeguati all'impiego preposto, in termini di efficienza ed efficacia terapeutica, e sottolinea la clausola del capitolato con la quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi o spese.

Concludo segnalando che il Ministro per la pubblica amministrazione ha ritenuto opportuno precisare che, considerato che la vigilanza sull'affidamento dei contratti pubblici è attribuita all'ANAC, non sussistono i presupposti per una verifica da parte dell'Ispettorato della Funzione pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".



12 settembre 2024
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