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Università. Il Senato approva la delega al Governo per il superamento del test di Medicina 


Il testo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Verrà abolito l'attuale test di accesso in favore di un semestre-filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi. IL TESTO

27 NOV -

L'aula del Senato ha approvato oggi pomeriggio il disegno di legge è volto alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il testo punta al superamento dell'attuale quiz in vista di un primo semestre filtro. Il testo passa ora all'esame della Camera.

ll provvedimento, nel testo approvato dalla commissione cultura, è composto da tre articoli.

L’articolo 1 (Finalità e princìpi generali), composto da un solo comma, specifica che il disegno di legge è volto alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università. La finalità indicata è quella del potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del Ssn medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’articolo 2 (Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria), comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.


Lo scorso 20 novembre 2024 è stata data notizia della costituzione di un tavolo di lavoro sulla riforma dell’accesso ai corsi di laurea in medicina presso il Ministero dell’università e della ricerca.

Il comma 2 elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega:
a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

g) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) , nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevati;

m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c);

o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n) del comma 2, i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni. Limitatamente a quanto previsto dalla lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e della finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il comma 4 prevede che se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

Il comma 5 delega inoltre il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Il comma 6 dispone che, qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La disposizione citata prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

L’articolo 3 (Modifiche di coordinamento), costituito da un unico comma, prevede che con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.



27 novembre 2024
© Riproduzione riservata

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