Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato in prima lettura dal Senato, reca misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Il provvedimento si compone di un solo articolo che deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato dell’articolo 23 del disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
La commissione Affari sociali della Camera, nel corso dell’esame, ha introdotto alcune modificazioni al testo volte a sopprimere gli oneri riferiti all’esercizio 2024, ormai trascorso, e a modificare conseguentemente la relativa copertura finanziaria.
Le norme autorizzano il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025:
- tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e
- quindici unità di personale dell’area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Le suddette unità di personale devono aver già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid).
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa per l’anno 2025:
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 934.517 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle “transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti”.