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I "saggi"/1. Taglio delle Regioni e riforma federalismo. Via la Stato-Regioni, arriva il Senato regionale


"Unione" delle Regioni più piccole (escluse quelle autonome), federalismo fiscale, revisione del titolo V con clausola di supremazia del Governo centrale. Sono solo alcune delle 39 proposte di riforme istituzionali consegnate oggi a Napolitano da Mauro, Onida, Quagliarello e Violante.

12 APR - Il documento del gruppo di lavoro sulle Riforme istituzionali formato da Valerio Onida, Mario Mauro, Gaetano Quagliariello e Luciano Violante, presenta alcune proposte che potrebbero riguardare da vicino anche il funzionamento del Ssn, in quanto incidono sui rapporti tra il Governo e le Regioni.
 
In primis, i saggi invitano a valutare l’ipotesi “di accorpamento su base volontaria delle Regioni di piccole dimensioni (ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale) allo scopo di garantire un governo più efficiente”.  In seconda battuta vengono proposte alcune modifiche all’art. 117 della Costituzione che definisce le competenze dello Stato e delle Regioni. In questo quadro si dovrebbero sfoltire le materie di competenza concorrente, per esempio riportando alla competenza esclusiva dello Stato la materia della ‘sicurezza sul lavoro’.
 
Ma non solo, i saggi propongono anche l’inserimento di una ‘clausola di supremazia’ simile a quella dello Stato federale tedesco. I saggi poi ribadiscono l’esigenza, anche alle luce delle modifiche proposte, di un rilancio del Federalismo fiscale, perché “rafforza la responsabilità delle autonomie territoriali nella gestione dei propri bilanci a partire da una ripartizione delle risorse pubbliche tra tutti i livelli di governo e tra enti decentrati ispirata a criteri di equità e di efficienza. La riforma non va lasciata nel limbo. Va invece ripresa come componente essenziale delle politiche per il rilancio del Paese”.
 
Inoltre, nella relazione finale del Gruppo di lavoro si prevede il superamento del bicameralismo perfetto attraverso l’istituzione del Senato delle Regioni.
 
 
Ecco le proposte dei saggi su poteri e funzioni delle Regioni,  Federalismo fiscale e superamento bicameralismo perfetto.
 
 
Poteri e funzioni delle Regioni.
Nel quadro di un riassetto delle autonomie regionali si ritiene opportuno procedere ad interventi diretti ad elevare le capacità di governo e le consequenziali responsabilità delle Regioni. In questa prospettiva potrebbero essere valutate ipotesi di accorpamento su base volontaria delle Regioni di piccole dimensioni (ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale) allo scopo di garantire un governo più efficiente.
 
Devono essere altresì rafforzati gli strumenti di cooperazione e coordinamento istituzionale tra Enti Locali, tra diverse Regioni, tra Stato e Regioni. Inoltre, è opinione quasi unanime che il punto più critico del nuovo titolo V della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione delle
competenze legislative tra Stato e Regioni (Art. 117), e in specie dalla enumerazione delle materie di competenza concorrente.
 
Il Gruppo di lavoro propone perciò che con un disegno di legge costituzionale ad hoc siano introdotte alcune limitate modifiche all’articolo 117 della Costituzione.
 
Esse dovrebbero prevedere:
a) che l’elenco delle materie di competenza concorrente sia radicalmente sfoltito, assegnando alla competenza esclusiva dello Stato le grandi reti di trasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili di interesse nazionale, la attività di produzione e trasporto di energia di interesse nazionale, l’ ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale, attribuendo conseguentemente alla potestà legislativa regionale le infrastrutture e le reti di interesse regionale e locale e i porti turistici;
 
b) che spetti allo Stato decidere quali infrastrutture siano di interesse nazionale, automaticamente attribuendo le altre alla competenza regionale;
 
c) che sia riportata alla competenza esclusiva del legislatore statale la “sicurezza sul lavoro”;
 
d) che nell'art. 117 sia inserita la clausola di supremazia presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali, per esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dell’art. 117, che in ogni caso “il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica” (formulazione che rieccheggia quella contenuta nella legge Fondamentale tedesca). Tale previsione potrebbe condurre a limitare l’uso da parte dello Stato delle cosiddette competenze trasversali (come la tutela della concorrenza, l’ordinamento civile e i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali) in funzione di limitazione delle competenze regionali.
 
 
 
Federalismo Fiscale
La riforma della finanza locale e regionale avviata con la legge 42/2009 sul federalismo fiscale e con i successivi decreti legislativi è stata frenata dalla crisi economico-finanziaria. Il processo di consolidamento dei conti pubblici ha investito la finanza decentrata. In particolare la riduzione delle risorse riconosciute a Regioni e Comuni e i nuovi vincoli loro imposti hanno costretto gli enti locali a riduzioni di spesa, soprattutto di investimento, e a un aumento della pressione fiscale in un quadro di progressiva ricentralizzazione della finanza pubblica. La crisi potrebbe costituire, invece, una ragione per esaltare le ragioni del federalismo fiscale. Questa riforma, infatti, rafforza la responsabilità delle autonomie territoriali nella gestione dei propri bilanci a partire da una ripartizione delle risorse pubbliche tra tutti i livelli di governo e tra enti decentrati ispirata a criteri di equità e di efficienza. La riforma non va lasciata nel limbo; va invece ripresa come componente essenziale delle politiche per il rilancio del Paese. Perché una riforma del federalismo fiscale possa conseguire i risultati attesi occorre adottare uno schema di separazione dei tributi, nel senso della effettiva possibilità per gli Enti Locali e per le Regioni di stabilire e applicare “tributi ed entrate propri” (art. 119.2 Cost.).
 
Si propone, attraverso fonti normative appropriate, di :
 
a) definire le adeguate dimensioni demografiche per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali;
 
b) rafforzare i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti di Regioni ed Enti Locali che si trovino in condizioni di grave disavanzo finanziario;
 
c) vietare interventi statali a ripiano del deficit degli Enti territoriali, che non siano accompagnati da forme di commissariamento statale;
 
d) prevedere un sistema di finanziamento degli Enti territoriali in grado di favorire la responsabilizzazione sulla spesa, anche per mezzo del Senato delle Regioni;
e) includere nel terzo comma dell’art. 117 materie che hanno un carattere effettivamente condiviso come l’ambiente e i beni culturali, ferma la tutela minima assicurata dallo Stato;
 
f) rivedere il secondo comma del’art. 119 Cost. per ridefinire il “fondo perequativo” come “fondo di trasferimento perequativo”, al fine di evitare un eccesso di compartecipazioni, facendo così chiarezza sulle fonti della perequazione;
 
g) approvare la Carta delle Autonomie per la specificazione delle funzioni amministrative degli enti locali e prevedere la drastica semplificazione dei livelli intermedi di amministrazione tra Regione e Comune;
 
h) assegnare a ciascun livello di governo imposte proprie;
 
i) determinare le capacità fiscali standard di ogni ente, operache a differenza di quella relativa ai costi e fabbisogni standard non è mai cominciato;
 
l) ricomprendere le Regioni a Statuto Speciale nella nuova architettura finanziaria, rilanciando le ragioni della specialità nel quadro della finanza pubblica nazionale ed europea;
 
m) rivisitare il patto di stabilità interno e la legge rafforzata di bilancio, per consentire forme di flessibilità anche a livello regionale.
 
 
Superamento del bicameralismo paritario
Il Gruppo di lavoro ritiene che l’attuale modello di bicameralismo paritario e simmetrico rappresenti una delle cause delle difficoltà di funzionamento del nostro sistema istituzionale. A tal fine, propone che ci sia una sola Camera politica ed una seconda Camera rappresentativa delle autonomie regionali (Senato delle Regioni). La Camera dei Deputati, eletta a suffragio universale e diretto, è titolare dell’indirizzo politico, ha competenza esclusiva sul rapporto fiduciario, esprime il voto definitivo sui disegni di legge. Il Senato delle Regioni è costituito da tutti i Presidenti di Regione e da rappresentanti delle Regioni, eletti da ciascun Consiglio Regionale in misura proporzionale al numero degli abitanti della Regione. Si potrà prevedere che il Consiglio Regionale debba eleggere, nella propria quota, uno o più sindaci. Questo Senato assorbe le funzioni della Conferenza Stato Regioni e partecipa al procedimento legislativo. Salve le eccezioni più avanti indicate, le leggi saranno discusse e approvate dalla Camera. Il Senato potrà, entro un termine predeterminato e breve, decidere di esaminare le leggi approvate dalla Camera e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla Camera, entro un termine altrettanto breve, decidere sulle modifiche proposte dal Senato, potendosi prevedere per alcune categorie di leggi che il voto finale della Camera sia espresso a maggioranza assoluta.
 
Il bicameralismo resterebbe paritario per: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali (tranne la legge elettorale per la Camera); le leggi in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane; la legge su Roma capitale; le leggi sul regionalismo differenziato (art. 116.3 Cost.); le norme di procedura per partecipazione delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano alla formazione di normative comunitarie (art. 117.5 Cost.); le leggi sui principi per le leggi elettorali regionali (art. 122.1 Cost.); l’ordinamento della finanza regionale e locale.

12 aprile 2013
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