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Ecm. Contributi spese ridotti per i provider. La Commissione Nazionale chiarisce


La riduzione è prevista solo per le spese per lo svolgimento di eventi di interesse pubblico, dedicati alle aree o alle professioni carenti di specifiche offerte formative, senza oneri di partecipazione e senza sponsor. Nessuno sconto per il contributo annuale di accreditamento. La nota della Commissione Nazionale Ecm.

13 SET - Arrivano dalla Commissione Nazionale Ecm una serie di precisazioni sul DM 26 marzo 2013 riguardante il contributo alle spese pagato dai provider per l’accreditamento e lo svolgimento di attività di Ecm.

In particolare, la Commissione chiarisce che la riduzione di 1/2 dell’importo del contributo alle spese stabilito all’art. 2 per il ministero della Salute, Regioni, Asl, Ao e Aou, e Izs, Società scientifiche, Ordini, Collegi, Federazioni e Associazioni professionali maggiormente rappresentative, trovi applicazione solo nel caso in cui il provider possieda tutte le caratteristiche elencate nel comma 2, e cioè l’interesse pubblico, l’assenza di oneri per i partecipanti, l’assenza di sponsor e la carenza di offerta formativa specifica per l’area o la professione sanitaria su cui l’evento è incentrato.

In ogni caso, precisa la nota, sarà la Commissione stessa a valutare, su domanda del provider, ogni singola richiesta di riduzione del contributo il caso specifico e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma.

La riduzione, precisa inoltre la Commissione, è riferita solo al contributo alle spese dovuto per lo svolgimento alle attività formative specificate precedentemente “e non, quindi, al contributo annuale dovuto per l’accreditamento”, che deve essere versato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Ma c’è un’ulteriore riduzione, quella di 1/3 prevista per  tutti i Provider pubblici e privati e le società scientifiche che promuovono attività formative a distanza e residenziale, sul campo e mista, in assenza di finanziamenti di qualsiasi natura per l’organizzazione e l’erogazione dell’evento stesso, sia che venga previsto un onere di partecipazione che nel caso sia gratuito. Inoltre, anche in questo caso, resta dovuto il contributo annuale. La riduzione, inoltre, non si applica per l’accreditamento di specifiche attività formative che si svolgono all’estero (articolo 1,comma 1, lettera e del Decreto).

In ogni caso, i Provider non sono tenuti al versamento del contributo annuale nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento per l’accreditamento standard, abbiano già versato il contributo, ricevuto il diniego come Provider standard ma vengano accreditati nuovamente nello stesso anno come Provider provvisorio.

Nella nota della Commissione, che alleghiamo, sono contenuti inoltre chiarimenti sul calcolo del contributo spese per le attività formative in itinere alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013, sul flusso informativo riguardante la registrazione dei crediti e dei partecipanti agli eventi formativi e sul contributo spese per gli eventi Fad.

13 settembre 2013
© Riproduzione riservata

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