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Isee. CdM vara riforma. Letta: “Misure a favore delle persone che ne hanno bisogno”. Il testo


Nel testo, grande attenzione alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe fare nucleo a sé. Differenziata, poi, la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo, da chi non ha alcun sostegno per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. IL DOSSIER DEL GOVERNO. IL TESTO DELLA BOZZA.

03 DIC - Via libera da parte del Consiglio dei ministri al Dpcm di riforma dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Una riforma già indicata dal documento dei cosiddetti "saggi del Quirinale" come uno degli obiettivi prioritari del futuro Governo. Nel corso della conferenza stampa al termine del CdM, il premier, Enrico Letta, ha definito il nuovo indicatore una “misura a favore di famiglie e disabili, per le persone che ne hanno diritto e bisogno”.
Per valutare in modo completo la condizione economica delle famiglie, con l’Isee riformato saranno incrociate le diverse Banche Dati fiscali e contributive, ridotte le aree dell’autodichiarazione, saranno integrati dati e prestazioni a livello nazionale e locale. Inoltre, la riforma prevede non solo una definizione più ampia del reddito ed un maggior peso della situazione patrimoniale, ma anche una forte attenzione alle famiglie più numerose e alle diverse condizioni di disabilità.
 
Ecco le principali novità della riforma:
- vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;
- migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale;
- considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità;
- consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- riduce l’area dell’autocertificazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Inoltre:
- è introdotta la possibilità di calcolare l’Isee “corrente” in caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25 %;
- vengono sottratti dalla nozione di reddito gli assegni di mantenimento, i redditi da lavoro dipendente (quota del 20% fino a un massimo di 3.000 euro), pensioni (quota del 20% fino a 1.000 euro), costo dell’abitazione (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) e le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti;
- Vengono aumentate le franchigie per ogni figlio successivo al secondo (500 euro per la deduzione dell’affitto, 2.500 euro per la deduzione sulla prima casa, 1.000 euro per il patrimonio immobiliare).

Nel testo, infine, c’è un capitolo dedicato alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte. Viene quindi spiegato come con il nuovo Isee viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto anche della condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'Isee di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo della necessità del nucleo familiare di appartenenza. Questa regola viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo, dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Infine, al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.

03 dicembre 2013
© Riproduzione riservata

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