Diossine. Dal Ministero nuova circolare su requisiti e obblighi per produttori di oli vegetali e grassi miscelati
Nella circolare esplicativa sull’applicazione del Reg. (CE) 225/2012 concernente oli, grassi, prodotti derivati e mangimi che li contengono è incluso anche il riconoscimento degli stabilimenti e il monitoraggio obbligatorio delle diossine in autocontrollo da parte dei diversi produttori.
10 GEN - Pubblicata sul sito del Ministero della Salute la
nota esplicativa concernente l’applicazione del ”Regolamento UE n.225/2012 di modifica dell’allegato II del Regolamento CE n.183/2005 per il riconoscimento di stabilimenti che immettono sul mercato, a scopo mangimistico, derivati degli oli vegetali e grassi miscelati e relativo a specifici requisiti per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i tests obbligatori per le diossine di oli, grassi e derivati.
Per quanto riguarda i prodotti derivati dagli oli vegetali, viene spiegato che questi si ottengono dai processi di lavorazione dell’olio grezzo vegetale. L’olio vegetale recuperato, di cui alla definizione di prodotti derivati dagli oli vegetali, è l’ olio usato vegetale di cucina raccolto da industrie alimentari il cui status legale non è, allo stato attuale, chiaramente definito. Pertanto, viste le discussioni ancora in corso presso la Commissione UE e fintanto che non saranno fornite, a livello comunitario, precise indicazioni in merito, si ritiene necessario non ammetterne l’uso nell’alimentazione animale.
Gli oli usati di cucina di origine animale o contenenti sottoprodotti di origine animale o contaminati da sottoprodotti/derivati di origine animale dovranno essere usati conformemente a quanto previsto nei Regolamenti “sottoprodotti”: divieto d’uso per animali di allevamento, diversi dagli animali da pelliccia. Laddove non sia possibile accertare l’origine degli oli usati, l’uso nell’alimentazione animale è vietato.
Per quanto invece riguarda il processo di produzione di biodisel, viene spiegato che è vietato l’uso dei residui delle distillazioni per l’alimentazione animale. Gli stabilimenti di miscelazione di grassi che immettono sul mercato prodotti destinati all’alimentazione degli animali dovranno, inoltre, tenere tutti i prodotti destinati a tal fine fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi.
L’etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se il produttore dichiara che una determinata partita di un prodotto non è destinata all’alimentazione degli animali o umana, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.
Apposite sezioni sono infine dedicate al monitoraggio della diossina e agli obblighi da rispettare da parte dei produttori.
10 gennaio 2014
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