Donazione corpi post-mortem. La commissione Affari Sociali adotta testo unico
di Giovanni Rodriquez
Il documento che raccoglie le proposte di legge C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi, è stato già approvato in sede referente. Il testo, nei suoi 9 articoli, disciplina la promozione dell’informazione, la manifestazione del consenso, incarica il Ministero della Salute di indicare dei centri di riferimento e istituisce un budget di 2 mln di euro l’anno a decorrere dal 2014. IL TESTO
29 MAG - La Commissione Affari Sociali di Montecitorio ha adottato un testo unico come base per la discussione della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Il documento che raccoglie le proposte di legge C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi, è stato già approvato in sede referente. Vediamo il contenuto dei suoi 9 articoli.
L’
articolo 1 si limita a qualificare l’oggetto del provvedimento, spiegando che sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti.
Si passa poi, nell’
articolo 2, alle iniziative di informazione sul tema che competeranno sia al Ministero della Salute, sia alle Regioni e Asl cui spetterà informare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Quanto alla manifestazione del consenso, all’
articolo 3 si spiega che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio o alla Azienda sanitaria di competenza, cui spetta comunque l’obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
L’individuazione di questi centri, come spiegato nell’
articolo 4, spetterà al Ministro della salute, che, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà individuare le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.
Sempre questi centri di riferimento, dopo aver ricevuto le salme, saranno tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna. L’
articolo 5 spiega che gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna.
L’
articolo 6 sottolinea come l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non possa avere fini di lucro.
Nell’
articolo 7 viene spiegato che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute con un proprio decreto dovrà adottare il regolamento di attuazione al fine di:
- stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;
- indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa.
Proprio i limiti di spesa sono trattati nell’
articolo 8, laddove si stabilisce che il limite per il trasporto, la tumulazione o la cremazione delle salme è di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
Infine, viene abolito con l’
articolo 9, l’articolo 32 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, che riservava all’insegnamento e alle indagini scientifiche quei corpi che non venivano richiesti dai familiari.
Giovanni Rodriquez
29 maggio 2014
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