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Ilva. In G.U. il decreto che fissa le scadenze delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale


Il decreto legge n. 100 del 16 luglio 2014 è stato pubblicato sulla G.U. n.164 del 17-7-2014. Entro il 31 luglio 2015 dovranno essere realizzati almeno l'80% gli adempimenti scadenti a quella data. Entro il 5 agosto 2016 dovranno essere completati gli interventi ambientali. Entro l'8 marzo 2016 dovranno essere applicate le migliori techiche disponibili (bat).

18 LUG - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 17-7-2014, il decreto legge n. 100 del 16 luglio 2014 recante "Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario", con cui si fissano alcune precise scadenze per l'applicazione delle prescrizioni indicate nel Decreto legge n. 61 del 2013, convertito dalla legge 89/2013.

Si comincia con il 31 luglio 2015. Entro questo termine dovrà essere attuato almeno l'80% delle prescrizioni in scadenza a quella data. Spetterà poi al commissario straordinario presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispra una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.

Si precisa, inoltre, che la Batteria 11 dovrà essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, dovranno essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016.

L'Altoforno 5 dovrà essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'Altoforno 1 dovranno essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta dell'Ilva nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

Infine, si prevede che, a prescindere dai piani industriale e di tutela sanitaria ed ambientale, l'impresa commissariata possa contrarre finanziamenti prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La prededucibilità è ammessa solo qualora i predetti finanziamenti siano funzionali all'attuazione del piano ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio ed è subordinata all'attestazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il ministro dello sviluppo economico, ovvero di quest'ultimo sentito il primo, secondo la destinazione del finanziamento richiesto.

18 luglio 2014
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