Riforma PA. La circolare del ministero: dal 1° settembre dimezzati i permessi sindacali
La circolare ministeriale firmata da Marianna Madia prevede una riduzione del 50%, per ogni organizzazione sindacale, di distacchi, aspettative e permessi. Pertanto, entro il 31 agosto, i sindacati "dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti". LA CIRCOLARE
25 AGO - Arrivano i primi effetti della riforma della Pa. Dal primo settembre scatterà una riduzione del 50%, per ogni organizzazione sindacale, di distacchi, aspettative e permessi nelle pubbliche amministrazioni. La misura è indicata in una circolare firmata dal ministro della Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, ed è finalizzata “alla razionalizzazione e alla riduzione delle spesa pubblica”.
Entro il 31 agosto i sindacati ”dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti". Nella circolare si spiega poi che "il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell'atto di revoca avverrà nel rispetto" del contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali, "nonché delle altre disposizioni di tutela". La disposizione non si applica, invece, alle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu).
Il documento precisa inoltre che “il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede".
Il lavoratore, sottolinea ancora la circolare, "è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione, ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione 'ad personam' della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici".
Chi torna in ogni caso "non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa".
25 agosto 2014
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