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Anteprima. Responsabilità professionale. Contratti di assicurazione per medici & co: ecco i nuovi requisiti minimi previsti dalla "Balduzzi"


Dopo alcuni “ritocchi” è nuovamente all’attenzione dei tecnici della Conferenza Stato Regioni la bozza dello schema di Dpr che attua il Decreto Balduzzi e definisce i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie. LA BOZZA DEL PROVVEDIMENTO

02 DIC - Ci riprova lo schema di Dpr sulla “Disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie”. Un provvedimento di18 articoli che attuano quanto previsto dal Decreto Baduzzi, con l’obiettivo di garantire un’idonea copertura assicurativa a medici&co, siano liberi professionisti convenzionati o dipendenti del Ssn, che a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di rispondere degli eventuali danni derivanti dall’attività professionale.
 
Il nuovo testo (confronta anteprima su QS) recepisce gran parte delle proposte emendative  avanzate dalle Regioni, ad eccezione della indicazione relativa alla cancellazione della parola “tariffa” legata al “premio di tariffa “, elemento di calcolo per il bonus malus (art 4 comma  4 requisiti minimi a uniformi per l’idoneità dei contratti). Una cancellazione respinta in quanto, come indicato dal Mef, è dal premio di tariffa che viene stimato, in termini di sostenibilità, l’intero fabbisogno mutualistico dell’assicurazione professionale analogamente a quanto avviene per il bonus malus dell’assicurazione della Rc auto. E quindi, essendo identico il sistema deve rimanere identico il riferimento tariffario.
 
Tra le principali novità: l’inserimento dei fisici nella lista delle professioni interessate dal provvedimento e la sottolineatura che l’accesso al fondo è assicurato con priorità ai giovani abilitati all’esercizio della professione “da non più di dieci anni”. Inoltre l’assicurato dovrà dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente interessato a concludere il contratto entro 30 giorni e non più entro dieci giorni. Per quanto riguarda i componenti del  Comitato del fondo, ne farà parte anche un rappresentante designato dalle Regioni.

02 dicembre 2014
© Riproduzione riservata

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