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Ddl delega Terzo settore. I dubbi dell’Antitrust: “Evitare vantaggi ingiustificati per le imprese sociali”


L’Autorità per la concorrenza evidenzia in una lettera indirizzata al presidente della commissione Affari sociali, come affinché il Ddl delega “possa realizzarsi in conformità ai principi che governano il diritto antitrust” occorre che il regime delle agevolazioni previste da testo per le imprese sociali “venga adeguatamente modulato e coordinato”. LA LETTERA

11 MAR - “Affinché il ridisegno della disciplina dell’impresa sociale possa realizzarsi in conformità ai principi che governano il diritto antitrust occorre che il regime delle agevolazioni previste venga adeguatamente modulato e coordinato con le disposizioni volte ad aprire l’impresa sociale al mercato dei capitali e ad una maggiore remunerazione del capitale investito”. Ciò è quanto ha affermato il presidente dell’Autorità garante per la concorrenza Giovanni Pitruzzella in una lettera inviata al presidente della commissione Affari sociali della Camera, Pierpaolo Vargiù.
 
“Il regime di agevolazioni prefigurato nel disegno di legge per le imprese sociali – si legge nella lettera - che, unitamente alla circostanza che a queste ultime (diversamente da quanto previsto dall’attuale disciplina) sarà consentito svolgere attività commerciali e distribuire gli utili, si presta a tradursi in un vantaggio competitivo per le imprese sociali che opereranno in concorrenza con imprese tradizionali”.
 
Per l’Autorità le “considerazioni trovano riscontro peraltro nelle criticità evidenziate rispetto al disegno di legge in esame dalla Corte dei Conti nell’audizione dinanzi Codesta Commissione: “sembrerebbe non rientrare nel Terzo settore, per il quale è confermato il divieto di lucro soggettivo, l’impresa sociale, in quanto i criteri direttivi per l’esercizio della specifica delega appaiono allontanare il modello dalle caratteristiche dell’impresa non profit” e che “l’attribuzione di vantaggi fiscali ai soggetti non profit che operano anche sul mercato va valutata alla luce dei vincoli comunitari in materia di libertà di concorrenza e di divieto di aiuti di Stato”.
 
Pitruzzella richiama anche la sentenza della Corte di Giustizie UE volta ad accertare i limiti entro i quali le esenzioni fiscali di cui fruiscono le società cooperative di diritto italiano possono essere ritenute compatibili con il diritto dell’UE ed in particolare con la disciplina relativa agli aiuti di Stato”.
 
“Affinché il ridisegno della disciplina dell’impresa sociale - per come individuato dalla legge di delega nelle sue linee portanti e per come sarà declinato in dettaglio dai decreti delegati - possa realizzarsi in conformità ai principi che governano il diritto antitrust – conclude l’Autorità - occorre che il regime delle agevolazioni previste venga adeguatamente modulato e coordinato con le disposizioni volte ad aprire l’impresa sociale al mercato dei capitali e ad una maggiore remunerazione del capitale investito. Siffatto intervento si rende necessario al fine da evitare di conferire vantaggi competitivi ingiustificati in capo a tali categorie di imprese, che possano esporre la disciplina così tracciata a censure di natura concorrenziale, anche in relazione a possibili violazioni della normativa in tema di aiuti di Stato”.

11 marzo 2015
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