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Camera. De Filippo risponde su limiti emissione impianti di cremazione e sicurezza prodotti nel settore dell’estetica


Circa i limiti di emissione degli impianti adibiti alla cremazione della salme, il Ministero della salute ha intenzione di affrontare in modo sistematico e completo la tematica garantendo una specifica normativa di settore. Sulla qualità dei prodotti cosmetici l'Autorità competente è il Ministero della salute, che, per la loro vigilanza, si avvale di Regioni/Asl e Nas.

22 APR - Il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, è intervenuto ieri in commissione Affari Sociali alla Camera per rispondere a due interrogazioni. La prima, presentata da Vittorio Ferraresi (M5S), riguardava l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 della legge 130/2001 in materia di dispersione delle ceneri. Il sottosegretario ha spiegato che sulla questione riguardante i limiti di emissione degli impianti adibiti alla cremazione della salme "non esiste alcun vuoto normativo", in quanto tali limiti sono stati regolamentati dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Nono stante ciò, De Filippo ha aggiunto che è intenzione del Ministero della salute, in occasione dell'aggiornamento già avviato del vigente Regolamento di polizia mortuaria, "affrontare in modo sistematico e completo la tematica della cremazione, garantendo, a tal fine, una specifica normativa di settore". Successivamente, nella fase post-marketing, la sicurezza e la qualità dei prodotti vengono verificate dalle Autorità di vigilanza nazionali.
 
Questa la risposta integrale di De Filippo: "In merito alla emanazione di un decreto interministeriale che disciplini i limiti di emissione degli impianti adibiti alla cremazione delle salme, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001 n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri», si precisa quanto segue.
Gli impianti adibiti alla cremazione delle salme sono stati regolamentati successivamente per i limiti di emissione dalla parte QUINTA «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale».
Al riguardo, si evidenzia che agli impianti di cremazione in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 271 del citato decreto legislativo «Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività»; infatti detti impianti non risultano tra quelli elencati come impianti in deroga, di cui all'articolo 272, nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
Va anche detto che ove ricorrano casi di potenza termica nominale superiore a 50 MW (megawatt), si applica la disposizione di cui all'articolo 273 «Grandi impianti di combustione» e relativi allegati del citato decreto legislativo.
Raccogliendo le preoccupazioni e le sollecitazioni degli onorevoli interroganti, i chiarimenti che ho reso sono finalizzati a rassicurare che non sussiste alcun un vuoto normativo; tuttavia, anticipo che è intenzione del Ministero della salute, in occasione dell'aggiornamento già avviato del vigente Regolamento di polizia mortuaria, affrontare in modo sistematico e completo la tematica della cremazione, garantendo, a tal fine, una specifica normativa di settore".

Si è poi passati all'interrogazione presentata da Federico Gelli (Pd) riguardante i controlli sui prodotti e servizi nel settore dell'estetica e del benessere. In questo caso il sottosegretario ha spiegato che l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di questi servizi rientrano nella competenza delle Autorità sanitarie locali. La sicurezza dei prodotti, viene invece disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223 del 2009 sui prodotti cosmetici che specifica come possano essere immessi sul mercato soltanto quei prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica sia stata designata come "persona responsabile" all'interno della Comunità Europea. Compito della persona responsabile è quella di verificare la conformità dei prodotto cosmetico alle disposizioni vigenti sottoponendolo ad una valutazione sulla sicurezza. Il Ministero della salute, in quanto Autorità competente sui prodotti cosmetici - ha spiegato De Filippo - per quel che riguarda la vigilanza sui prodotti si avvale delle Autorità territorialmente competenti (Regioni/Asl) e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
 
Questa la risposta integrale di De Filippo: "In merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che gli aspetti riguardanti l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo dei servizi resi nel settore dell'estetica e del benessere rientrano nella competenza delle Autorità sanitarie locali, che espletano i controlli sanitari delle attività di centri estetici e centri benessere.
In particolare, l'articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013», individua il Ministero della salute quale «autorità competente» per i compiti di indirizzo e coordinamento della materia; e affida alle regioni e province autonome i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle Asl per la materia in esame.
Ciò premesso quanto alla sicurezza dei prodotti, il regolamento (CE) n. 1223 del 2009 sui prodotti cosmetici, contiene le disposizioni che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato stesso ed un livello elevato di tutela della salute umana.
Infatti, come definito dall'articolo 4 del citato regolamento, sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità Europea. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento. La normativa attribuisce un ruolo fondamentale alla persona responsabile, che ha l'obbligo di verificare la conformità dei prodotto cosmetico alle disposizioni vigenti e per questo sottopone il prodotto medesimo alla valutazione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento.
Al termine della fase di valutazione della sicurezza, il prodotto cosmetico può essere immesso direttamente sul mercato, tramite la notifica centralizzata al portale europeo CPNP (Portale dei prodotti cosmetici).
Nella fase di pre-marketing la qualità e la sicurezza dei prodotti cosmetici sono valutati dalla persona responsabile, quindi dall'industria, a cui il regolamento attribuisce la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e di immettere sul mercato un prodotto sicuro.
Nella fase post-marketing invece, la sicurezza e la qualità sono verificate dalle Autorità di vigilanza nazionali, che hanno il compito di effettuare i controlli quando i prodotti sono già sul mercato.
Il regolamento n. 1223 del 2009 è vigente dal 11 luglio 2013: l'articolo 22 reca le disposizioni di vigilanza.
Va a questo punto comunicato che è in corso di predisposizione, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 97 del 2013, il decreto ministeriale che prevede la nuova regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.
Inoltre, verranno aggiornati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori di settore saranno tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1223 del 2009.
Come ho già sopra anticipato, il Ministero della salute è Autorità competente sui prodotti cosmetici e per quel che riguarda la vigilanza sui medesimi prodotti si avvale delle Autorità territorialmente competenti (Regioni/Asl) e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
Una ulteriore attività di vigilanza è svolta dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), per le merci di importazione da paesi extra U.E., strutture direttamente dipendenti dal Ministero della salute, dislocate omogeneamente nel territorio nazionale.
Relativamente ai controlli esercitati dai Carabinieri per la Tutela della Salute, ricordo che essi, oltre a svolgere attività autonoma o delegata di polizia giudiziaria, sono incaricati dal Ministero della salute di predisporre appositi controlli su tutto il territorio nazionale per ogni segnalazione della piattaforma «Rapex» relativa ai prodotti pericolosi.
Infatti, si ricorda che nell'Unione Europea è attivo il sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti (RAPEX), che riguarda anche i cosmetici.
Tale sistema si basa sulla segnalazione del rischio relativo ad un determinato prodotto, che viene fatta circolare in tempo reale in tutti i Paesi dell'Unione Europea, affinché ogni Stato informa tutti gli altri Stati dei provvedimenti adottati nel proprio territorio.
La vigilanza si estende, altresì, alla fase di produzione dei cosmetici. In particolare, le Regioni effettuano periodiche verifiche ispettive presso i siti di produzione dei prodotti cosmetici e comunicano al Ministero della salute gli esiti di detti accertamenti, in base all'articolo 11 della legge n. 713/1986.
Da ultimo, sottolineo che il Ministero della salute ha promosso e continua a promuovere attività di informazione e comunicazione sulla cosmetovigilanza ai soggetti interessati, operatori sanitari e utilizzatori finali.
Nel settembre 2014 è stato pubblicato il bando per l'assegnazione, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi ad una campagna di educazione sanitaria in tema di cosmetovigilanza". 

22 aprile 2015
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