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In Gazzetta il Dpcm per i precari della sanità. Lorenzin: “Promessa mantenuta”. Ecco a chi si applica


E’ finalmente in Gazzetta il decreto che consente l’avvio della stabilizzazione del personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Nel decreto anche il personale della ricerca e dei servizi di emergenza sanitaria. Ecco a chi si applica e come. IL TESTO.

23 APR - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di oggi il DPCM che permette la stabilizzazione di lavoratori precari del Servizio Sanitario Nazionale. “Con il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Lorenzin - si legge in una nota del ministero - si apre una nuova fase per infermieri, medici e altro personale con contratto di lavoro a tempo determinato che da anni garantisce la continuità nella erogazione delle prestazioni di cura e assistenza sanitaria dei cittadini”. m“Spetterà ora alle singole aziende sanitarie – scrive ancora il ministero - avviare i concorsi riservati.
 
“E’ un’altra promessa mantenuta – ha detto Lorenzin -  un segnale importante per migliaia di lavoratori della sanità, sui quali il Servizio Sanitario Nazionale fa quotidianamente affidamento. Il Governo ha fatto la sua parte in quello che ritengo un primo passo fondamentale. Auspico che adesso i bandi dei concorsi riservati siano pubblicati con massima celerità. Il Ministero seguirà adesso con grande attenzione la fase attuativa, affinché i lavoratori possano trovare al più presto stabilità nella loro attività professionale”.
 
Ambito di applicazione
Il decreto disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. Le procedure concorsuali sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
                              
Procedure concorsuali riservate
Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed   esami, per   assunzioni   a   tempo indeterminato del personale.
I concorsi sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio,  anche  non continuativo,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale  diversi da quello che indice la procedura.
 
Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali
Le  procedure  concorsuali  sono avviate, fermi restando gli obiettivi  di  contenimento  della  spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione  vigente,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  anche  complessivamente considerate,  nel  rispetto  della  programmazione  del   fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nel  limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di  cui all'art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 o in maniera complementare  purché  nel  limite  della  predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.
Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.
                             
Proroga dei contratti a tempo determinato
In relazione al proprio effettivo fabbisogno,  alle risorse finanziarie disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica vacanti indicati nella programmazione triennale, gli Enti possono prorogare  i contratti di lavoro a tempo determinato del personale interessato ai nuovi bandi concorsuali previsti dal decreto, sino all'espletamento delle procedure concorsuali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2018.
 
Lavori socialmente utili e di pubblica utilità
Gli Enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche pe le  quali  non  è  richiesto  il  titolo  di  studio superiore a  quello  della  scuola  dell'obbligo,  procedono  all'assunzione  a  tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei lavoratori socialmente utili e  dei  lavoratori  di  pubblica utilità.
                             
 
Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.
Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal decreto è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica   o   magistrale   in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie e in biotecnologie industriali- Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.
Anche i questo caso i contratti a tempo indeterminato dedicati alla ricerca nel SSN, che hanno maturato almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle   medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del  bando,  fatti  salvi  i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6  settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli  Enti, è ammesso  a  partecipare  ai  concorsi  di  cui  al presente  decreto,  ancorché  non  in  possesso   del   diploma   di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

23 aprile 2015
© Riproduzione riservata

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