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Anteprima. Responsabilità professionale. Cambia il Codice penale e per i medici si applicherà solo in caso di colpa grave “per imperizia”. Libero professionisti fuori da extracontrattuale. I nuovi emendamenti

di Giovanni Rodriquez

Queste le principali novità agli articoli 6 e 7 del ddl introdotti con due emendamenti a firma del relatore Federico Gelli. Ribadito che le linee guida alle quali ci si dovrà attenere dovranno essere emanate da Società scientifiche riconosciute con un decreto del Ministero della Salute. Nel mentre, per evitare possibili vuoti normativi, è stata inserita una norma transitoria che prevede l'applicazione della legge Balduzzi. ARTICOLO 6, ARTICOLO 7

28 OTT - "Ho introdotto, dopo un lungo approfondimento che ha coinvolto anche il Ministero della Giustizia, una modifica al codice penale introducendo il 590-ter. Nel Balduzzi si faceva un riferimento troppo generico alla colpa. Nella nuova proposta di articolo 6, in conformità con il filone giurisprudenziale accreditatosi con la legge Balduzzi, viene invece stabilito che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia - vengono dunque esclusi i casi di imprudenza e negligenza - la morte o la lesione personale della persona assistita, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. Anche in questo articolo comunque ho voluto far poi riferimento all'introduzione di linee guida cui il medico dovrà attenersi, e che dovranno essere emanate da Società scientifiche iscritte in un apposito elenco presso il ministero della Salute. Per finire, con la nuova riformulazione dell'articolo 7, in ambito civilistico vengono esclusi i libero professionisti dalla natura extracontrattuale della responsabilità in capo all'esercente la professione sanitaria". Così responsabile sanità del Pd, e relatore del ddl responsabilità professionale in commissione Affari Sociali, Federico Gelli, ha spiegato a Quotidiano Sanità le novità introdotte dagli emendamenti presentati per gli articoli 6 e 7.
 
Per quanto riguarda la responsabilità penale, disciplinata dall'articolo 6, si stabilisce quindi che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. Nel mentre, in attesa che queste linee guida vengano emanate da società scientifiche riconosciute con apposito decreto dal Ministero della Salute, è stata inserita una norma transitoria che, per evitare vuoti normativi, prevede l'applicazione della legge Balduzzi.
 
Quanto alla responsabilità civile disciplinata dall'articolo 7, la nuova riformulazione prevede ancora il 'doppio binario': contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che quest'ultima misura comporta l'inverione dell'onere della prova a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni. Due, infine, le principali novità: la responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina, e l'esclusione dalla reponsabilità extracontrattuale per i libero professionisti. 
 
Giovanni Rodriquez
 

28 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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